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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva proposto un incidente di esecuzione chiedendo principalemente la revoca della seconda delle tre condanne (sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 21/01/2003) per violazione del divieto di ne bis in idem rispetto alla terza condanna (Corte d'appello di Napoli del 14/11/2003), avendo le due pronunce ad oggetto lo stesso fatto. In via subordinata aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra le tre sentenze. Il giudice dell'esecuzione ha invece deciso solo sulla domanda subordinata (riconoscimento della continuazione) senza pronunciarsi sulla domanda principale di revoca ex art. 669 c.p.p., cioè non ha risposto all'istanza di incidente di esecuzione relativa al ne bis in idem

La decisione

La Corte di legittimità (Cassazione) ha accolto il ricorso per violazione di legge, rilevando l'omessa risposta alla domanda principale di incidente di esecuzione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo per nuovo esame al giudice del merito, perché valuti la richiesta di revoca della sentenza n.2 per ne bis in idem e, se necessario, proceda alle conseguenti verifiche e al ricalcolo della pena (tenuto conto anche della complessità dovuta alla determinazione cumulativa della pena nella sentenza n.2 e alla parziale sovrapposizione con la sentenza n.3). La Cassazione ha inoltre ritenuto di non poter decidere ex art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. per le valutazioni di merito richieste

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'incidente di esecuzione; la Corte ha rilevato che l'istanza di revoca della sentenza n.2 per ne bis in idem, proposta con l'incidente, doveva essere esaminata e motivatamente respinta o accolta dal giudice dell'esecuzione. L'omessa risposta a tale istanza costituisce vizio di legge.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, per le questioni di merito emerse (soprattutto la sovrapposizione parziale delle sentenze e la determinazione cumulativa della pena), non fosse possibile risolvere direttamente la controversia in sede di legittimità ai sensi di questa norma, e quindi occorreva il rinvio al giudice del merito.

  • art. 20, legge 47/1985

    Norma citata come riferimento alla disciplina della determinazione della pena o cumulo; la Corte ha richiamato la necessità di valutazioni tecniche sul calcolo della parte di pena correlata ai singoli reati quando la determinazione è stata effettuata in forma cumulativa.

  • art. 163, d.lgs. 490/1999

    Richiamato unitamente alle altre norme sulla determinazione della pena e sulle fattispecie contravvenzionali ed edilizie, per sottolineare la complessità del ricalcolo della pena in caso di accoglimento dell'istanza di revoca parziale.

  • art. 349 c.p.

    Citato in connessione alla disciplina del cumulo e della determinazione della pena; la Corte evidenzia che la decisione circa la ripartizione della pena fra reati richiede valutazioni di merito spettanti al giudice di rinvio.

  • Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Giurisprudenza di riferimento indicata per la regola secondo cui la Corte può accedere agli atti quando il vizio dedotto è di natura processuale; qui utilizzata per motivare che dalla lettura degli atti emergeva l'omessa risposta all'istanza principale.

Massime di principio

  • Quando in un incidente di esecuzione l'istante propone più domande con una qualificata priorità (es. revoca per ne bis in idem come domanda principale e riconoscimento della continuazione come subordinata), il giudice deve esaminare e decidere espressamente su tutte le domande principali; l'omessa risposta integra vizio di nullità/violazione di legge.
  • La dichiarazione di continuazione tra più sentenze non vale come rigetto implicito di una domanda di revoca per ne bis in idem: il giudice deve motivare separatamente l'accoglimento o il rigetto della domanda di ne bis in idem.
  • Se le pronunce oggetto di confronto sono irrevocabili in profili diversi (es. una irrevocabile solo per alcuni capi e l'altra per altri), l'eventuale sovrapposizione è parziale e richiede analisi puntuale dei fatti e dei capi per valutare il ne bis in idem.
  • Quando la pena è stata determinata in modo cumulativo senza indicare la porzione riferibile a ciascun reato, l'eventuale intervento di revoca parziale comporta necessarie operazioni ricostruttive e ricalcolo della pena che spettano al giudice di merito e non alla Corte di legittimità.
  • In presenza di vizi processuali consistenti in omesse o insufficienti motivazioni su domande principali, la Cassazione è chiamata ad annullare e rinviare per nuovo esame anziché decidere nel merito, se le questioni richiedono approfondimenti fattuali o tecnico-giuridici del giudice di merito.

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