Cassazione Penale, Sentenza n. 21617/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
IlarDo Raffaele e Franco Olisterno impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che li aveva parzialmente riformati e condannati per i reati di cui agli artt. 110 e 474 c.p. (capo A) e art. 648 c.p. (capo B), riconoscendo continuazione tra le condotte e aumentando la pena per la continuazione sul capo A. L'impugnazione in Cassazione è stata proposta solo con riferimento al capo A. Nella motivazione è rilevata una questione relativa alla "grossolanità" della merce (elemento di fatto rilevante per il reato ex art. 474), richiamata in sede d'appello e allegata dai ricorrenti come profilo di doglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto indicato al capo A (art. 110, 474 c.p.) perché il reato è estinto per prescrizione, accertata al 9 febbraio 2025 (tenendo conto anche delle sospensioni dei termini). In conseguenza è stata eliminata la pena accessoria determinata per la continuazione (mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa). La decisione precisa che le doglianze sui profili di merito (es. grossolanità) non risultano tali da giustificare un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., e che, in presenza di causa di estinzione, il rinvio sarebbe in ogni caso inibito perché il giudice del rinvio sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione. Resta irrevocabile la parte di sentenza relativa al capo B (art. 648 c.p.) perché non impugnata.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
È la norma sulla concorso di persone nel reato; citata perché il capo A era formulato con riferimento al concorso nell'illecito.
art. 474 cod. pen.
Riguarda la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (o fattispecie simile); la condotta contestata al capo A faceva riferimento a questa norma e alla valutazione della "grossolanità" della merce come elemento probatorio rilevante.
art. 648 cod. pen.
Norma sul ricettazione; costituisce il capo B per il quale la sentenza di appello è divenuta irrevocabile poiché non impugnata in Cassazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia di proscioglimento quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o la non imputabilità. La Corte ricorda che tale pronuncia è ammessa solo in ipotesi di certezza ictu oculi delle circostanze esimenti, non quando occorra ulteriore accertamento o valutazione di merito.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244274/244275)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata per precisare i limiti dell'art. 129, comma 2 c.p.p.: solo quando dagli atti emerge in modo inequivocabile l'insussistenza del fatto è possibile proscioglimento senza processo; altrimenti l'eventuale vizio porta al rinvio, che però è inibito se esiste una causa estintiva del reato.
Par. 63.2 delle Tabelle (Corte di Cassazione)
Riferimento interno che autorizza la Settima Sezione a pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio nei casi di estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione il giudice di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio e dichiarare l'estinzione, eliminando le pene relative; ciò impedisce il rinvio a giudice di merito quando l'effetto sarebbe comunque la declaratoria della causa estintiva.
- L'art. 129, comma 2, c.p.p. consente il proscioglimento senza processo solo quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o la non imputabilità: questioni di fatto che richiedono valutazione (es. sulla "grossolanità" della merce) non sono normalmente idonee a fondare un proscioglimento ex art. 129, comma 2.
- Se l'impugnazione è proposta solo su alcuni capi di imputazione, le parti della sentenza non impugnate diventano irrevocabili e non possono essere rimesse in discussione in Cassazione.
- Nel calcolo della prescrizione va tenuto conto delle sospensioni dei termini; la data di estinzione può dunque risultare successiva rispetto al mero computo formale.
- Le doglianze che, se fondate, implicherebbero la necessità di ulteriori accertamenti o di un nuovo esame dei fatti (ad es. valutazioni tecniche o testimoniali sulla qualità della merce) di norma non giustificano il proscioglimento immediato in sede di legittimità.
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