Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22103/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la ricostruzione dei fatti è errata e travisata: il militare Fregiato avrebbe architettato una falsa accusa per vendetta dopo uno 'scherzo'; le riprese video non dimostrerebbero né la presenza di un portafogli né l'asportazione delle banconote; i giudici avrebbero omesso o mal valutato le testimonianze favorevoli (Macaluso, Dioguardi, Randazzo) che avrebbero inficiato la versione accusatoria.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere basato su censure manifestamente infondate, generiche o non consentite. Ha richiamato il principio della "doppia conforme": quando la sentenza di primo grado è confermata in appello la cognizione di legittimità è limitata ai soli vizi consistenti nella pretermissione di temi probatori decisivi o nel manifesto travisamento in entrambi i gradi. I Giudici di merito avevano valutato in modo coerente e convergente le dichiarazioni della persona offesa (Fregiato), i filmati che riproducevano l'imputato nella stanza chiusa a chiave mentre prendeva un oggetto compatibile con un portafogli, e la testimonianza di De Luca; la tesi del complotto è stata ritenuta priva di riscontri concreti. Di conseguenza la decisione di merito è stata confermata di fatto (responsabilità accertata e applicazione, in primo grado e confermata, della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma pari a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Applicata in sede di merito per dichiarare l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto; la Corte di legittimità ne registra l'applicazione confermando la regolarità della valutazione del vizio.

  • artt. 230, 47 n. 2 c.p.m.p.

    Norme richiamate a dare la cornice normativa del reato originariamente contestato (furto militare aggravato); la responsabilità in ordine al fatto è stata ritenuta provata nei gradi di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte precisa i limiti di operatività di tali censure nel caso della 'doppia conforme', ammettendo rilevazioni solo per omissioni di temi probatori decisivi o per manifeste contraddizioni/travisamenti in entrambi i gradi.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende ove non risultino elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei casi di 'doppia conforme' (conferma integrale della sentenza di primo grado da parte dell'appello) la Corte di cassazione è molto limitata: può censurare solo l'omissione dell'esame di temi probatori decisivi o il manifesto travisamento delle prove in entrambi i gradi.
  • La mera discordanza sulla valutazione dei fatti o l'offerta di una lettura alternativa del compendio probatorio non è sufficiente in cassazione; serve dimostrare specifici errori logici o omissioni rilevanti nell'esame delle prove.
  • Le prove indirette e congruenti (testimonianze, riprese video anche se non perfettamente nitide, circostanze temporali e comportamentali) possono costituire un insieme probatorio idoneo a fondare la responsabilità se valutate con coerenza dal giudice di merito.
  • Le contestazioni sulla credibilità della persona offesa o sulla sussistenza di un 'complotto' richiedono elementi concreti e specifici che possano effettivamente mettere in discussione la genuinità della versione accusatoria; affermazioni generiche non prevalgono sulla valutazione motivata dei giudici.
  • Per impugnare con successo in Cassazione questioni di prova, il ricorrente deve indicare chiaramente quali dichiarazioni o documenti siano stati omessi o travisati e perché tali omissioni o travisamenti siano decisive per l'esito del processo.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, se non escludibile la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.