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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 15 maggio 2023, n. 595.

Giustizia amministrativa202500118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 15 maggio 2023, n. 595

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, non impugnata e notificata al Comune. La pronuncia aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 34.669,00 per danno non patrimoniale, di € 100,00 per danno patrimoniale rivalutabile, delle spese di lite dei due gradi di giudizio, degli accessori di legge e delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorso è stato proposto poiché il Comune non aveva dato prova dell’integrale adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo. L’amministrazione non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., ritenendo sussistente un giudicato esecutivo e l’obbligo del Comune di adempiere integralmente la pretesa creditoria. Poiché l’amministrazione non ha provato di avere eseguito la sentenza, il giudice ha dichiarato l’obbligo del Comune di pagare tutte le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Segretario comunale di Verzino, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso del Commissario sarà posto a carico del Comune inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato e di imporre all’amministrazione inadempiente l’adempimento dell’obbligo risultante dalla decisione giurisdizionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice può dichiarare l’obbligo di esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • In presenza di una decisione giurisdizionale passata in giudicato e non spontaneamente eseguita dall’amministrazione, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l’ordine giudiziale di integrale adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il ricorso è accoglibile, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il compenso del Commissario ad acta e le spese del giudizio di ottemperanza possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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