Cassazione Civile, Sentenza n. 28206/2020 del 10/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva rigettato l'appello promosso da Connemara avverso la decisione del Giudice di pace che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di ITN S.p.A. per mancato pagamento di quote relative a spese di servizio. Il ricorso per cassazione è stato proposto con tre motivi (non dettagliati nel provvedimento), ma la decisione si concentra sull'ammissibilità del ricorso stesso, con contestazioni di tardività della notificazione e di sottoscrizione/procura in capo a un difensore non iscritto all'albo speciale per la Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era stata notificata alla ricorrente mediante PEC trasmessa all'avvocato Iannello in data 28/10/2015, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 02/04/2016, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. La Corte ha comunque ritenuto infondata l'eccezione relativa alla procura rilasciata anche a difensore non iscritto nell'albo speciale, precisando che quando la procura speciale è conferita sia a un difensore non iscritto sia a un difensore abilitato alla Cassazione la regolarità è preservata. Sono state condannate le spese di lite in favore della resistente per C. 1.700,00 (di cui C. 200,00 per esborsi), oltre accessori e spese generali nella misura del 15%, e dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi della normativa citata.
Norme richiamate
art. 325, comma 2, c.p.c.
non applicabile (riferimento normativo presente: termine di 60 giorni per il ricorso per cassazione dalla notificazione)
La Corte ha interpretato che il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 325, co. 2 c.p.c. decorre dalla notificazione della sentenza alla parte (anche mediante PEC al difensore) e la sua violazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
presente nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nella motivazione
Si riferisce alla misura del contributo unificato e alla possibilità di un ulteriore versamento in particolari ipotesi processuali; la Corte ne dà atto per l'eventuale corresponsione
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. nn. 20468/2015, 4691/2009, 14657/2002)
Richiamate per stabilire il principio che, se la procura speciale alle liti è conferita esclusivamente a un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, il ricorso è inammissibile; tuttavia la Corte precisa che tale regola non opera quando la procura è stata conferita congiuntamente anche a un difensore abilitato alla Cassazione
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione è decadenziale e decorre dalla notificazione della sentenza: la notifica via PEC al difensore della parte vale come notifica e fa partire il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c.
- La tardiva proposizione del ricorso per cassazione ne determina l'inammissibilità: è essenziale verificare con attenzione la data e il destinatario della notificazione prima di procedere alla cassazione
- La procura speciale per il patrocinio in Cassazione deve comprendere un difensore iscritto nell'albo speciale: se la procura è conferita esclusivamente a un non abilitato, il ricorso è inammissibile; se invece la procura è conferita congiuntamente anche a un difensore abilitato, il difetto formale viene sanato
- La notifica al difensore in sede di giudizio d'appello tramite PEC costituisce notifica valida ai fini del decorso dei termini processuali
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza: la parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese liquidate dal giudice, oltre all'eventuale contributo unificato previsto dalla normativa
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