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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37434/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Villa Florida citò in giudizio Marco Pellegrino per il rilascio di due autorimesse e connessi oneri. Pellegrino, costituitosi, non depositò in atti una procura alle liti a favore del suo difensore; il Tribunale dichiarò inammissibile la sua costituzione per assenza di procura e lo dichiarò contumace, condannando altresì l'avv. Claudio Streri in proprio alle spese. La Corte d'appello confermò. In cassazione i ricorrenti dedussero, tra altri motivi, che il giudice di merito avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare il difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (come novellato dalla l. n. 69/2009), invocando violazione del contraddittorio e della possibilità di rinnovare/rilasciare la procura tardivamente.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile l'istanza di interruzione per fallimento e ha ritenuto infondati i motivi principali del ricorso. Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui, nell'interpretazione vigente dell'art. 182, comma 2, c.p.c., non è consentita la sanatoria dell'inesistenza o della mancanza in atti della procura alle liti: il rimedio previsto riguarda la nullità di una procura esistente (rinnovazione) e non la creazione ex novo di una procura assente. Ne consegue che la mancata produzione della procura in atti determina l'inammissibilità della costituzione e può legittimare la declaratoria di contumacia e la condanna in proprio del difensore alle spese. I primi tre motivi sono stati rigettati, il quarto assorbito e la condanna dell'avv. Streri confermata nella sua logica; la decisione di merito è stata, in pratica, confermata a favore di Villa Florida.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

    Le Sezioni Unite hanno interpretato la disposizione, nel testo vigente al tempo del giudizio, nel senso che la norma riguarda la nullità di una procura esistente e non consente la sanatoria quando la procura sia inesistente o mancante in atti; il giudice non può ordinare la produzione ex novo di una procura assente con effetto retroattivo.

  • art. 83 c.p.c.

    Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questo deve essere munito di procura.

    Rafforza il principio secondo cui il ministero difensivo è condizionato all'esistenza della procura: la disposizione ordina la produzione della procura come presupposto del ministero del difensore.

  • art. 125 c.p.c.

    La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    La Corte distingue la regola speciale sull'eventuale rilascio posteriore della procura da quanto previsto dall'art. 182: l'art.125 delimita condizioni e tempi per il rilascio preventivo mentre l'art.182 non autorizza la regolarizzazione ex novo oltre i limiti previsti dalla disciplina generale.

  • art. 365 c.p.c.

    Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

    Per il giudizio di cassazione la procura speciale ha requisiti di specialità e riferibilità alla decisione impugnata; la Cassazione conferma che tale procura non è suscettibile di sanatoria tardiva da parte del giudice.

  • art. 82 c.p.c.

    Stabilisce l'obbligo generale del ministero di difensore avanti a tribunale e corte d'appello; la Corte richiama il principio per sottolineare l'irrilevanza della sanatoria ex tunc quando la parte ha agito senza poter stare in giudizio personalmente.

  • artt. 165-166 c.p.c.; art. 72 disp. att. c.p.c.

    Norme che disciplinano l'obbligo di versare la procura e gli atti connessi al fascicolo: il loro assetto, secondo la Corte, è incompatibile con un'interpretazione che permetta la sanatoria dell'inesistenza della procura in ogni stato e grado.

  • legge n. 69/2009 (riforma art.182)

    La modifica aveva introdotto la doverosità di assegnare termine ma, secondo la Corte, si riferisce alla nullità della procura esistente e non all'inesistenza assoluta.

  • delega e riforma processuale (legge n. 206/2021 e d.lgs. n. 149/2022)

    La riforma successiva (testo entrato in vigore dopo il giudizio) ha ulteriormente riformulato art.182 includendo la 'mancanza della procura'; la Corte osserva la novità ma sottolinea che la questione non è rilevante per il procedimento deciso, e lascia aperti dubbi interpretativi che spettano all'applicazione della nuova disposizione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra rappresentanza sostanziale (legittimazione) e rappresentanza processuale (procura alle liti): la prima può essere sanata con la costituzione del soggetto legittimato; la seconda è presupposto processuale e non è in generale sanabile se inesistente.
  • Se il difensore ha depositato una procura esistente ma viziata da nullità, il giudice può assegnare alle parti un termine per la rinnovazione o il rilascio e la sanatoria produce effetti ex tunc (salvo diversa interpretazione normativa applicabile).
  • Se non esiste alcuna procura in atti (procura inesistente o non prodotta), il giudice non è tenuto a ordinare la sua produzione ex novo per sanare retroattivamente la posizione processuale; la costituzione sarà inammissibile e possono scattare declaratorie di contumacia e responsabilità del difensore, ivi comprese condanne in proprio alle spese.
  • Per il ricorso in Cassazione la procura speciale è rigorosa: deve essere adeguatamente specifica e riferibile al provvedimento impugnato; non è sanabile tardivamente dal giudice.
  • In fase preventiva e strategica, le parti e i difensori devono sempre assicurarsi che la procura sia regolarmente redatta e depositata nel fascicolo contestualmente agli atti introduttivi o difensivi per evitare decadenze e inammissibilità.
  • Dinanzi all'accertamento d'ufficio di un vizio di rappresentanza processuale, la parte che intende recuperare la posizione deve dimostrare l'esistenza e la regolarità della procura alla data richiesta dalle norme (art.125 c.p.c. e correlati); senza tale prova la sanatoria non è ammessa.
  • Nel dubbio su effetti della successiva riforma normativa (che ha menzionato la 'mancanza' della procura), occorre verificare il testo vigente al momento del fatto e, ove rilevante, l'interpretazione giurisprudenziale successiva: non affidarsi a presunte possibilità di regolarizzazione non codificate al momento dell'atto.

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