Ordinanza n. 4844/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 25/11/2025, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto indicato in epigrafe come provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza; il giudice rileva tuttavia che l'atto effettivamente impugnato è una nota difensiva della Prefettura priva di valore provvedimentale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento del rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso riguarda, in concreto, una nota difensiva depositata dalla Prefettura in un diverso giudizio, la quale non è autonomamente impugnabile perché priva di valore provvedimentale. È stata pertanto prospettata la possibile inammissibilità del ricorso e assegnato alle parti un termine per interloquire sulla questione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha dato alle parti avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile sussistenza della causa di inammissibilità rilevata d'ufficio, assegnando dieci giorni per il deposito di memorie. La decisione è stata riservata all'esito del contraddittorio e la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
affinché possano interloquire in ordine alla possibile sussistenza della predetta causa di inammissibilità
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione che può condurre alla definizione del giudizio, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per memorie prima di decidere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Consente l'oscuramento dei dati identificativi della parte quando ricorrono esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale, per la tutela dei dati personali particolari della parte.
Massime di principio
- Una nota difensiva depositata dall'amministrazione in un diverso giudizio, se priva di autonoma efficacia provvedimentale, non è autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo; il ricorso proposto contro di essa è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.
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