Cassazione Penale, Ordinanza n. 16271/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il secondo in ordine logico, relativo al preteso travisamento della prova sul reato contestato, sosteneva in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e che dovesse essere rivalutato il compendio probatorio in senso favorevole all'imputato; il primo motivo denunciava l'eccessività del trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo che la pena fosse troppo severa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo sul travisamento della prova mirava in realtà a una non consentita diversa lettura degli elementi probatori e non si confrontava con la valutazione globale e logica delle prove compiuta dalla Corte d'appello. Ha inoltre rilevato che il motivo sulla pena era generico e non confrontato con i criteri di commisurazione e con la motivazione del giudice di merito in punto di attenuanti generiche. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello, ma non oggetto di specifica verifica di legittimità nel merito.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche devono essere richieste con motivo specifico e confrontato con la motivazione del giudice di merito; la censura generica sull'eccessività della pena è inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio né la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata abbia già fondato la decisione su una valutazione globale, logica e puntuale delle prove.
- La deduzione di travisamento della prova è inammissibile se si risolve, in concreto, nella contestazione del merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello.
- La censura relativa al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; la doglianza meramente assertiva o generica non è scrutinabile in cassazione.
- Quando i motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e mirano a un riesame del merito, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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