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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16271/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il secondo in ordine logico, relativo al preteso travisamento della prova sul reato contestato, sosteneva in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e che dovesse essere rivalutato il compendio probatorio in senso favorevole all'imputato; il primo motivo denunciava l'eccessività del trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo che la pena fosse troppo severa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo sul travisamento della prova mirava in realtà a una non consentita diversa lettura degli elementi probatori e non si confrontava con la valutazione globale e logica delle prove compiuta dalla Corte d'appello. Ha inoltre rilevato che il motivo sulla pena era generico e non confrontato con i criteri di commisurazione e con la motivazione del giudice di merito in punto di attenuanti generiche. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello, ma non oggetto di specifica verifica di legittimità nel merito.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche devono essere richieste con motivo specifico e confrontato con la motivazione del giudice di merito; la censura generica sull'eccessività della pena è inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio né la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata abbia già fondato la decisione su una valutazione globale, logica e puntuale delle prove.
  • La deduzione di travisamento della prova è inammissibile se si risolve, in concreto, nella contestazione del merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello.
  • La censura relativa al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; la doglianza meramente assertiva o generica non è scrutinabile in cassazione.
  • Quando i motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e mirano a un riesame del merito, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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