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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34786/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e porto di pistole aggravati dal metodo mafioso (capo 9), deducendo violazione delle norme procedurali (artt. 291, 623, 627 c.p.p.). Podo sostiene che la richiesta cautelare del Pubblico Ministero era ancorata alla qualificazione del fatto come tentato omicidio (capo 8) e che il Tribunale avrebbe così ecceduto i limiti della domanda applicando la misura per il solo reato in armi, in assenza di specifica istanza del PM per quel singolo capo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero avesse effettivamente investito anche le esigenze cautelari relative al capo 9 e che la sentenza della Corte di Cassazione, pur censurando la qualificazione del capo 8, aveva rimesso al giudice del rinvio la valutazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha quindi legittimamente rivalutato la sussistenza del pericolo di reiterazione alla luce di elementi successivi (pregiudizi dell'imputato, precedenti rinvenimenti di armi, contesto di contrapposizione mafiosa, condanna di altro appartenente al clan) e ha applicato la custodia cautelare per il reato in armi. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.p.

    La norma stabilisce che le misure cautelari non possono essere adottate prescindendo dalla richiesta del Pubblico Ministero. La Corte ha però ritenuto, sulla base degli atti e della sentenza rescindente, che l'appello del PM avesse comprensivamente chiesto la misura anche rispetto al capo 9, neutralizzando l'obiezione del ricorrente.

  • art. 623 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità e limiti del provvedimento impugnato; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità dedotta in quanto l'ambito devoluto al giudice del rinvio comprendeva le esigenze cautelari.

  • art. 627 c.p.p.

    Principi relativi ai limiti di apprezzamento e motivazione nel riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse rispettato i limiti di motivazione e non fosse incorsa nelle violazioni invocate.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamo alla presunzione relativa di pericolosità che può scattare per alcuni delitti (qui reati in materia di armi con aggravante mafiosa). Il Tribunale ha ritenuto che tale presunzione non fosse neutralizzata da elementi favorevoli al ricorrente e che coesistessero elementi concreti di pericolo di reiterazione.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'aggravante del metodo mafioso. La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante fosse stata correttamente valutata in precedenza e non censurabile in questa sede, e che essa rafforzasse la valutazione della pericolosità.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per responsabilità processuale dell'istante per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla luce di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiesta formale di adempimenti amministrativi a cura della Cancelleria a seguito della pronuncia.

Massime di principio

  • L'art. 291 c.p.p. impedisce in linea di principio l'adozione di misure cautelari non richieste dal Pubblico Ministero, ma l'effetto devolutivo dell'appello del PM può essere interpretato in modo ampio se dall'atto di impugnazione e dalla sentenza di annullamento risulta che il PM ha chiesto la rivalutazione delle esigenze cautelari anche per i capi residui.
  • La sentenza di Cassazione che annulla con rinvio non vincola il giudice del rinvio a una ristretta riqualificazione: se la Corte ha rimesso la valutazione delle esigenze cautelari, il giudice di rinvio può rivalutare tali esigenze anche rispetto a reati diversi o riqualificati, purché entro il perimetro dell'effetto devolutivo e con motivazione adeguata.
  • La presenza dell'aggravante del metodo mafioso e fatti successivi utili a dimostrare la non occasionalità della condotta (precedenti specifici, ritrovamenti di armi, coinvolgimento in contrapposizioni di clan) rafforzano la presunzione di pericolosità e giustificano l'applicazione di misure cautelari più afflittive per il rischio di reiterazione.
  • Per la difesa, è strategico contestare e documentare con precisione i limiti dell'atto di impugnazione del PM (per provare la carenza di una richiesta cautelare specifica) e contrastare la sussistenza attuale del pericolo di reiterazione con elementi concreti e aggiornati.
  • La mancata impugnazione specifica della motivazione su esigenze cautelari o l'esistenza di atti processuali che mostrano la domanda cautelare estesa possono precludere al ricorrente successivi successi per vizio procedurale; le doglianze devono essere precise e fondate sugli atti.

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