Sentenza del 13/01/2021 n. 279 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Applicazione ICI aree edificabili - terreni - esenzione e requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto che le particelle interessate, avendo subito l'irreversibile trasformazione in beni demaniali ad uso pubblico e risultando direttamente utilizzate dall'ente comunale per sedi stradali (centro urbano e circonvallazione), rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992. Pertanto l'esenzione ICI è stata riconosciuta per le aree in questione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia circa l'applicazione dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 alle particelle sulle quali insiste la sede stradale del centro urbano e della circonvallazione comunale. In particolare si doveva accertare se tali aree, trasformate in beni demaniali ad uso pubblico, potessero beneficiare dell'esenzione; la Corte ha richiamato i due requisiti necessari per l'esenzione: a) l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore; b) l'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992 - art. 7, comma 1, lett. a)
art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992
La norma esenta dall'ICI gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni; la giurisprudenza chiarisce che l'esenzione trova applicazione solo se coesistono l'utilizzazione diretta da parte dell'ente proprietario e l'esclusiva destinazione a attività peculiari non produttive di reddito (es. uso demaniale pubblico come sede stradale).
Massime di principio
- Perché un immobile di proprietà pubblica sia esente da ICI occorrono entrambi i requisiti: (i) utilizzo diretto da parte dell'ente pubblico proprietario; (ii) destinazione esclusiva ad attività istituzionali non produttive di reddito.
- La trasformazione di aree in beni demaniali ad uso pubblico (es. sedi stradali urbane e circonvallazioni) configura una destinazione esclusiva e permanente che può giustificare l'esenzione.
- Se parti dello stesso terreno sono destinate ad uso pubblico (es. strada) e altre parti a finalità produttive o a reddito (es. concessioni, affitti), l'esenzione va valutata per ciascuna porzione: solo la porzione con destinazione esclusivamente pubblica è presumibilmente esente.
- La valutazione richiede prova documentale dell'appartenenza al demanio o dell'atto/atto amministrativo che rende la destinazione pubblica irreversibile e dell'utilizzo diretto da parte dell'ente; l'assenza di tali elementi può precludere l'esenzione.
- Se l'ente pubblico concede l'uso a terzi a fini commerciali o percepisce corrispettivi riconducibili ad attività reddituali, viene meno il requisito dell'esclusività e l'esenzione può essere esclusa.
- In caso di dubbio sulla natura demaniale o sulla concreta utilizzazione pubblica, è opportuno ottenere (o produrre) provvedimenti amministrativi che attestino la destina zione e la titolarità pubblica per rafforzare la posizione esentiva.
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