Sentenza del 02/12/2016 n. 9218 - Comm. Trib. Prov. Milano
BOLLO AUTO - PREVALENZA NORMA STATALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto non applicabile la legge regionale lombarda nella parte in cui introduceva la presunzione di utilizzo professionale dei veicoli di proprietà di persone giuridiche, poiché tale previsione era in contrasto con l'ipotesi di esenzione disciplinata dall'articolo 63 della legge n. 342/2000. È stata quindi riconosciuta la prevalenza della normativa statale su quella regionale incompatibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della presunzione prevista dalla normativa della Regione Lombardia, secondo cui i veicoli intestati a persone giuridiche si presumono destinati a uso professionale. Tale presunzione incideva sull'accesso all'esenzione prevista dall'articolo 63 della legge n. 342/2000. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che la disciplina regionale non potesse derogare alla normativa statale in materia di presupposti ed esenzioni dal pagamento del bollo auto.
Norme richiamate
Articolo 63 della legge n. 342/2000
La norma statale disciplina un'ipotesi di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. La sua applicazione non può essere limitata o esclusa da una presunzione regionale incompatibile.
Legge della Regione Lombardia in materia di tassa automobilistica
La disposizione regionale che presume l'utilizzo professionale dei veicoli intestati a persone giuridiche non è applicabile quando contrasta con la disciplina statale dell'esenzione.
Normativa statale sulla tassa automobilistica regionale
Anche se alle Regioni a statuto ordinario sono attribuiti il gettito, un limitato potere di variazione dell'importo e la riscossione, la materia non rientra nella loro competenza legislativa residuale. In caso di contrasto, prevale la normativa statale.
Massime di principio
- La titolarità regionale del gettito e della riscossione del bollo auto non implica una competenza legislativa piena e autonoma sui presupposti dell'imposta e sulle relative esenzioni.
- Una norma regionale non può introdurre presunzioni o condizioni che rendano più gravoso il regime previsto dalla normativa statale, soprattutto quando incidono su un'esenzione stabilita dalla legge nazionale.
- In caso di contrasto tra disciplina regionale e disciplina statale applicabile alla tassa automobilistica, deve essere preferita la norma statale, nei limiti in cui la materia sia riservata alla legislazione nazionale.
- Per verificare la spettanza di un'esenzione dal bollo auto occorre esaminare anzitutto la normativa statale e non applicare automaticamente presunzioni previste dalla legislazione regionale.
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