Regolamento (UE) 2025/2461
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2461 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 per quanto riguarda le misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di contenimento di Anoplophora chinensis, un organismo nocivo da quarantena che dal 2022 risulta insediato in alcune aree dell’Italia. Le modifiche ampliano l’elenco delle specie ospiti, chiariscono la definizione di area delimitata per il contenimento, rafforzano alcuni requisiti di monitoraggio e di campionamento e sopprimono disposizioni ormai assorbite dal regime generale del regolamento (UE) 2019/2072. Vengono inoltre ridefinite le aree delimitate italiane nell’allegato II, distinguendo zona infestata e zona cuscinetto.
Modifica delle misure fitosanitarie UE per il contenimento di Anoplophora chinensis, con aggiornamento delle specie ospiti, delle indagini e delle aree delimitate in Italia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri, alle misure di prevenzione, contenimento ed eradicazione relative ad Anoplophora chinensis (Forster). Incide in particolare sulle piante specificate e sulle piante ospiti elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, sulle indagini e sui piani di campionamento nelle zone cuscinetto e nelle vicinanze dei luoghi di produzione, nonché sulle aree delimitate per il contenimento in Italia, elencate nell’allegato II. Sono eliminate dal regolamento 2022/2095 le prescrizioni relative all’introduzione nell’Unione e allo spostamento interno delle piante ospiti, perché disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953.
Modifica delle misure per Anoplophora chinensis
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2461 della Commissione aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 sulle misure fitosanitarie contro Anoplophora chinensis (Forster). L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e risponde all’evoluzione dell’infestazione in alcune aree italiane, dove dal 2022 l’organismo nocivo risulta insediato e non più eradicabile in determinati territori.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l’obiettivo principale è rafforzare il contenimento e rendere coerente la disciplina settoriale con gli atti generali dell’Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Il regolamento interviene anche per ragioni di certezza del diritto, eliminando dal 2022/2095 prescrizioni già ricomprese nel regime comune di importazione e circolazione delle piante disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda le definizioni di piante specificate e piante ospiti, l’individuazione delle aree delimitate per il contenimento, gli obblighi di indagine e campionamento e l’assetto delle zone cuscinetto. In particolare, l’esperienza applicativa ha indotto la Commissione a rafforzare la capacità di rilevazione nelle aree prossime ai luoghi di produzione delle piante ospiti, elevando il livello di confidenza richiesto per il campionamento entro 1 km da tali luoghi.
Definizioni e specie interessate
L’articolo 2 del regolamento 2022/2095 viene riscritto per confermare l’elenco delle "piante specificate" e ampliare quello delle "piante ospiti" all’intero genere Aesculus. Le definizioni restano ancorate alle piante da impianto con fusto o colletto della radice di diametro almeno pari a 1 cm nel punto più spesso. La scelta riflette la rilevazione del parassita in ulteriori specie di Aesculus nell’Unione.
Aree delimitate per il contenimento
Viene introdotta una definizione espressa di "area delimitata per il contenimento", intesa come area elencata nell’allegato II in cui l’organismo nocivo non può essere eradicato. L’allegato II, sostituito integralmente, elenca le aree italiane interessate, con un focolaio in Lombardia (Milano) e la distinzione tra zona infestata e zona cuscinetto, indicando i comuni coinvolti integralmente o parzialmente.
Obblighi di indagine e monitoraggio
L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), rafforza la disciplina delle indagini: l’autorità competente deve effettuare indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo di rilevazione per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo più un ulteriore anno, o comunque per almeno quattro anni consecutivi. La sorveglianza deve essere regolare e intensiva almeno nel primo anno. È prevista una deroga limitata: la sorveglianza può non svolgersi se la presenza o la comparsa di adulti dell’organismo nocivo nella pianta, nel legno o nel materiale da imballaggio di legno è esclusa in modo inequivocabile e la motivazione è comunicata per iscritto alla Commissione.
Campionamento nelle zone cuscinetto
Per le indagini nella zona cuscinetto, il regolamento conferma il rinvio agli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. Il piano dell’indagine e lo schema di campionamento devono consentire di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con confidenza almeno del 95 %. Tuttavia, entro 1 km dai luoghi di produzione delle piante ospiti, la soglia di confidenza è innalzata al 99 %, così da rafforzare la tempestiva individuazione dell’infestazione e prevenire la diffusione di materiale contaminato.
Abrogazioni e coordinamento con la normativa generale
Sono soppressi gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2022/2095. Inoltre, per ragioni di coordinamento, vengono eliminate da tale regolamento le prescrizioni sull’introduzione nell’Unione e sullo spostamento interno delle piante ospiti, poiché tali profili sono ora disciplinati dagli allegati VII e VIII del regolamento (UE) 2019/2072 come modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato il 29 settembre 2025 e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni di piante specificate e piante ospiti
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2095 è modificato per ridefinire le "piante specificate" e le "piante ospiti". Per le piante specificate viene confermato l’elenco di generi e specie di piante da impianto con fusto o colletto della radice di diametro almeno pari a 1 cm nel punto più spesso. Per le piante ospiti l’elenco viene esteso all’intero genere Aesculus e comprende, tra gli altri, Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Carpinus, Chaenomeles, Citrus, Cornus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Cryptomeria, Fagus, Ficus, Hibiscus, Lagerstroemia, Malus, Melia, Morus, Ostrya, Parrotia, Photinia, Platanus, Populus, Prunus laurocerasus, Pyrus, Rosa, Salix, Ulmus e Vaccinium corymbosum.
Introduzione della nozione di area delimitata per il contenimento
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2095 è aggiunto il punto 6), che definisce l’"area delimitata per il contenimento" come un’area elencata nell’allegato II in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato.
Deroga alla sorveglianza intensiva in casi eccezionali
L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è sostituito per prevedere che l’autorità competente effettui indagini per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, o comunque per almeno quattro anni consecutivi, in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo di rilevazione, con sorveglianza regolare e intensiva almeno nel primo anno. La sorveglianza può tuttavia non avere luogo se la presenza o comparsa di adulti dell’organismo nocivo nella pianta, nel legno o nel materiale da imballaggio di legno può essere esclusa in modo inequivocabile e i motivi sono comunicati per iscritto alla Commissione.
Rafforzamento dei requisiti di campionamento nelle zone cuscinetto
Gli articoli 8, paragrafo 1, quarto comma, e 9, paragrafo 1, quinto comma, sono sostituiti per confermare che le indagini nella zona cuscinetto si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. Il piano dell’indagine e lo schema di campionamento devono consentire di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con livello di confidenza almeno del 95 %; entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione delle piante ospiti, il livello di confidenza deve essere almeno del 99 %.
Soppressione degli articoli 10, 11 e 12
Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2022/2095 sono soppressi.
Aggiornamento dell’allegato II sulle aree delimitate in Italia
L’allegato II è sostituito integralmente. Sono elencate le aree delimitate per il contenimento in Italia, con riferimento a un focolaio in Lombardia (numero Europhyt del focolaio nell’area delimitata: -1246, Milano), distinguendo la zona infestata e la zona cuscinetto e indicando i comuni interessati integralmente o parzialmente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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