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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16878/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la fondatezza del motivo per nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per il giudizio di appello.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La sentenza di appello è affetta da nullità per mancanza assoluta di motivazione: la motivazione riportata dalla Corte d'appello si riferisce ad altra vicenda processuale (concordato ex art. 599-bis c.p.p. per violazioni al codice della strada) e non contiene alcuna risposta al motivo di impugnazione proposto dall'imputato, che riguardava unicamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 13 comma 6 del d.l. n. 14 del 2017, conv. con la legge n. 48 del 2017

    Norma sostanziale richiamata in relazione al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; dalla sentenza di legittimità emerge che l'impugnazione riguardava però profili diversi (riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis)

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma procedurale riferita ai procedimenti di concordato per violazioni del codice della strada; nella vicenda la motivazione di appello riportava la trattazione di un accordo ex art. 599-bis attinente a diverso procedimento, elemento che ha determinato la nullità della sentenza di appello per motivazione riferita a altra vicenda

  • art. 125 comma 3 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto applicabile questa norma che sancisce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione: la motivazione deve rispondere ai motivi di impugnazione; se la sentenza d'appello riporta motivazione relativa ad altra pronuncia e non affronta i motivi dedotti, la sentenza è nulla

  • art. 131-bis c.p.

    Norma relativa alla causa di non punibilità invocata dall'imputato in appello; la Corte d'appello non ha affrontato questo motivo, omissione decisiva che ha costituito il nucleo della censura in cassazione

Massime di principio

  • Se la motivazione di una sentenza d'appello si riferisce ad altra vicenda processuale e non risponde ai motivi di impugnazione specifici, la sentenza è nulla per mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p.
  • La nullità della sentenza d'appello per motivazione inesistente o riferita a diverso procedimento comporta, se tempestivamente dedotta in impugnazione, la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado; la Cassazione può annullare e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione dell'appello
  • Il giudice d'appello deve trattare e motivare specificamente ogni motivo di impugnazione rilevante (es. richiesta di riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis); la mancata risposta equivale a difetto assoluto di motivazione
  • In simili situazioni la parte interessata (difesa o Pubblico Ministero) deve proporre tempestivamente le impugnazioni necessarie e segnalare la nullità motivazionale per ottenere annullamento e nuovo giudizio di appello
  • La presenza nel dispositivo di riferimenti ad altro procedimento (oltre alla motivazione errata) rafforza l'accertamento della nullità documentale e sostanziale della sentenza d'appello

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