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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 08810/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, idonei non vincitori in un concorso pubblicato il 31/12/2021 per il profilo di assistente amministrativo, assunti per scorrimento di graduatoria con decorrenza 26/02/2024, hanno chiesto il riconoscimento del "differenziale stipendiale" previsto dall'art. 52 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 (finalizzato a garantire l'invarianza retributiva per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del 1° novembre 2022) e il ripristino della fascia economica inizialmente riconosciuta. Il Ministero, dopo un parere ARAN, aveva revocato il riconoscimento e i ricorrenti hanno impugnato la decisione in sede giurisdizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello secondo cui il differenziale stipendiale previsto dall'art. 52, comma 4, è riconosciuto esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° novembre 2022) e, per effetto dell'art. 18, comma 5, del CCNL, la particolare tutela transitoria si estende ai soli "vincitori" delle procedure concorsuali in corso alla medesima data. I ricorrenti, essendo idonei non vincitori e assunti successivamente tramite scorrimento, non rientrano nella platea dei beneficiari. Il ricorso è stato condannato alle spese (liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e i ricorrenti sono tenuti anche agli adempimenti previsti dall'art. 13 DPR n.115/2002 ove applicabili.

Norme richiamate

  • CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, art. 52

    L'art. 52 disciplina il trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione e, al comma 4, stabilisce che il differenziale compensativo sia attribuito al "personale in servizio alla medesima data" (intesa come la data di entrata in vigore del nuovo sistema, 1° novembre 2022). La Corte ha interpretato la norma come limitativa ai soli dipendenti effettivamente in servizio a tale data.

  • CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, art. 18, comma 5

    «Fermo restando il potere di autotutela dell'Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'Amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo».

    La norma assicura che le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento siano concluse secondo il precedente ordinamento e che i "vincitori" risultanti vengano inquadrati nel nuovo sistema; non estende però la tutela economica transitoria ai non vincitori assunti successivamente per scorrimento.

  • CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, art. 14

    Descrive il nuovo sistema di progressioni economiche basato su "differenziali stipendiali" incrementabili; la Corte ha richiamato l'art. 14 quale quadro sistematico per comprendere la funzione compensativa dell'art. 52.

  • CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, art. 13

    Riferito come norma che ha introdotto il nuovo sistema di classificazione dal 1° novembre 2022; utilizzato come elemento del contesto normativo complessivo.

  • Codice Civile, art. 1362

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'interpretazione sistematica e teleologica del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione letterale e sistematica già proposta, ritenendo soddisfatta anche la ratio della norma.

  • Costituzione, artt. 3 e 97

    I ricorrenti lamentavano violazione di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto che la diversa disciplina tra "vincitori" e assunzioni per scorrimento sia giustificata dalle diverse posizioni giuridiche e dall'autonomia organizzativa dell'Amministrazione, perciò non sussiste violazione.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata per contestare possibile disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto che la direttiva non imponga un diverso esito alla luce della diversa posizione giuridica dei soggetti coinvolti.

  • D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione agli adempimenti contributivi/processuali e all'eventuale versamento di contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte ha dato atto dell'esistenza delle condizioni per l'applicazione della norma.

Massime di principio

  • Il "differenziale stipendiale" di cui all'art. 52 CCNL è volto a preservare l'invarianza retributiva del personale effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema (qui: 1° novembre 2022); pertanto, chi è assunto successivamente per scorrimento graduatoria non è normalmente destinatario della tutela.
  • L'art. 18, comma 5, CCNL consente di concludere le procedure concorsuali avviate prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento e garantisce ai "vincitori" l'inquadramento secondo il nuovo sistema con la tutela eventualmente prevista; non estende automaticamente le stesse tutele ai soggetti che risultano "idonei non vincitori" e vengono assunti successivamente.
  • La distinzione tra "vincitore" e "idoneo non vincitore" è rilevante: la procedura concorsuale si considera conclusa con l'approvazione della graduatoria; l'assunzione per scorrimento è regolata dalla normativa e dalle condizioni operative vigenti al momento dell'effettiva assunzione.
  • Per valutare l'accesso a tutele economiche transitorie occorre verificare la data di "essere in servizio" rispetto alla data di efficacia del nuovo ordinamento; la mera partecipazione o il possesso della qualifica di idoneo non garantiscono diritti soggettivi antecedenti all'assunzione.
  • Disparità di trattamento tra diverse categorie di assunti può essere giustificata quando deriva da differenze oggettive nelle posizioni giuridiche e dalla finalità protettiva temporanea delle norme contrattuali; questioni di possibile incostituzionalità o di violazione di norme comunitarie richiedono una concreta dimostrazione di analogia di situazioni e di disparità ingiustificata.
  • In caso di contestazioni simili è utile verificare: data di pubblicazione del bando, data di entrata in vigore del nuovo contratto, data effettiva di inquadramento/assunzione, qualificazione nella graduatoria (vincitore vs idoneo), e qualsiasi direttiva amministrativa/PRAN o parere intervenuto successivamente che abbia modificato l'operatività delle tutele contrattuali.

Testo integrale

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