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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 08569/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia presso l'INPS per il rapporto di lavoro cessato con Ce.Am. s.r.l. (importo Euro 2.564,31). La società datrice era stata cancellata per incorporazione in Lisit s.r.l. e poi confluita per fusione in Zafinvest LLC (società estera). La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo verso Ce.Am. e aveva esperito un tentativo di esecuzione mobiliare risultatoinfruttuoso; aveva inoltre chiesto il fallimento della società, istanza respinta per la cancellazione e per decorso del termine annuale. L'INPS rifiutò il pagamento sostenendo l'assenza di un valido titolo esecutivo nei confronti della società incorporante e la mancanza della prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali. Le corti di merito e poi la Cassazione hanno valutato se, nelle ipotesi di datore non assoggettabile alla procedura fallimentare, sia necessario il previa formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso di azioni esecutive individuali per accedere al Fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda della lavoratrice. La decisione afferma che, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia (art.2 L.297/1982), è indispensabile la previa formazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore legittimo e, se il datore non è soggetto alle regole concorsuali italiane, l'esperimento infruttuoso di una procedura esecutiva individuale che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali. Il decreto ingiuntivo emesso contro la società già cancellata non costituisce titolo valido nei confronti della società incorporante; la ricorrente non si è attivata per ottenere titolo esecutivo né per esperire misure esecutive nei confronti della società incorporante, pertanto il Fondo non è tenuto al pagamento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. 13 maggio 1982, n. 297 - art. 2

    il previo esperimento dell'esecuzione forzata ... da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (comma 5)

    L'accesso al Fondo di garanzia richiede o l'insinuazione al passivo di una procedura concorsuale (se il datore è soggetto) oppure, se il datore non è assoggettabile alla legge fallimentare, il previo esperimento di azioni esecutive individuali culminanti nell'accertamento dell'insufficienza delle garanzie; inoltre è necessaria la consacrazione del credito in un titolo esecutivo

  • Codice Civile - art. 2504‑bis

    La società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo nei rapporti, anche processuali, anteriori; pertanto la pretesa va indirizzata verso la società incorporante quale nuovo centro di imputazione delle obbligazioni

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 1

    Definisce i requisiti soggettivi dell'assoggettabilità alla legge fallimentare; l'eventuale mancanza dei requisiti impedisce l'accesso tramite insinuazione al passivo e impone l'alternativa dell'esecuzione individuale

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 10

    Il termine annuale successivo alla cancellazione per incorporazione può precludere l'istanza di fallimento; la cessazione della società comporta conseguenze sulla fallibilità e sulle iniziative concorsuali

  • L. 31 maggio 1995, n. 218 - art. 3 (riforma diritto internazionale privato)

    Riferimento ai criteri di giurisdizione internazionale: la Corte ha rimarcato che non è da escludere la sussistenza di giurisdizione italiana per obbligazioni da eseguire in Italia (con possibilità di citare la società estera nel luogo dell'esecuzione), ma tale questione non esonera dal requisito del titolo esecutivo e dall'onere di azione esecutiva

  • Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - art. 5, Sez. II

    Richiamata in ordine alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni civili e commerciali fra Stati contraenti; può consentire giurisdizione italiana quando l'obbligazione deve essere eseguita in Italia, ma non sostituisce la necessità di un titolo esecutivo e delle prove di infruttuosità dell'esecuzione

  • D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 80 - art. 2, comma 2

    Richiamato a conferma del meccanismo di controllo del credito nei confronti di datori insolventi e delle condizioni per l'intervento del Fondo (coordinamento con la normativa sulle procedure concorsuali)

  • Codice Civile - art. 2495

    L'estensione di responsabilità ai soci è possibile, ma va provata; la norma è menzionata come potenziale strada allorché il decreto ingiuntivo sia spostato su soggetti diversi dalla società estinta

  • Codice di procedura civile - principio "nulla executio sine titulo" (giurisprudenziale)

    "L’esecuzione forzata ... può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)"

    L'azione esecutiva richiede un titolo esecutivo previamente formato; la prova dell'infruttuosità dell'esecuzione rileva solo dopo che il titolo sussista

  • Codice Civile - art. 2405‑bis (richiamato dalla ricorrente)

    Norma richiamata dalla ricorrente in motivazione ma non centrale nella decisione; la Corte non ha fatto affidamento risolutivo su tale disposizione nel rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia INPS è necessario dimostrare la cessazione del rapporto, l'inadempimento del datore e lo stato di insolvenza: se non è possibile l'insinuazione al passivo (perché il datore non è soggetto a fallimento), occorre preliminarmente un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso di azioni esecutive individuali che attestino l'insufficienza delle garanzie patrimoniali
  • Un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società già cancellata per fusione/incorporazione non è efficace nei confronti della società incorporante: il creditore deve ottenere e/o rinnovare il titolo esecutivo verso la società che, per successione, ha assunto i debiti
  • L'onere di esperire l'esecuzione individuale è valutato secondo criteri di ordinaria diligenza: non si richiedono azioni sproporzionate o manifestamente aleatorie, ma è dovuto un ragionevole e tempestivo tentativo di ottenere titolo esecutivo e di eseguire contro l'obbligato legittimo
  • La prova dell'infruttuosità dell'esecuzione ha valore probatorio solo se scaturisce da atti esecutivi posti in essere in esecuzione di un titolo valido; senza titolo e senza atti esecutivi non può aprirsi l'intervento del Fondo
  • Quando la società incorporante è estera, occorre valutare la giurisdizione e l'effettività delle procedure esecutive internazionali; tuttavia la difficoltà di agire all'estero non esonera automaticamente dal formare un titolo e dal compiere tentativi ragionevoli di esecuzione nei confronti del soggetto legittimo
  • In caso di fusioni successive che estinguono la società debitrice, è essenziale agire tempestivamente e indirizzare le misure verso il soggetto che per legge è subentrato nelle obbligazioni (società incorporante), documentando le ragioni per cui eventuali azioni contro di essa siano state impraticabili

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