Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 08583/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santo Baldi aveva impugnato la reiterata assunzione a tempo determinato, dal 2001 per complessive 101 giornate annue, per mansioni di operaio nei cantieri forestali (OTD), sostenendo che i rapporti, instaurati sulla base della L.R. n.16/1996 e regolati da CCNL e contratti integrativi regionali, fossero privi della forma scritta prevista (artt.16-17 R.D. 2440/1923) e che la loro reiterazione fosse abusiva e non conforme alla Direttiva 1999/70/CE (art.5). Ha chiesto, in via principale, la conversione a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per la reiterazione abusiva. Gli Assessorati hanno eccepito decadenza e, in fase di gravame e ricorsi successivi, hanno sostenuto anche l'applicabilità di norme sopravvenute (art.12 d.l.131/2024; art.11 l.203/2024) che, a loro avviso, avrebbero limitato o escluso l'operatività della tutela risarcitoria nei confronti degli OTD.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Assessorati. In precedenza, con ordinanza n.18935/2024, la Corte aveva cassato la sentenza d'appello originaria ritenendo che la mancanza di forma scritta non impedisca di accertare l'abusiva reiterazione e che le tutele previste dall'art.32, comma 5, l. n.183/2010 (oggi art.28 d.lgs. n.81/2015) si applicano anche quando i contratti sono nulli per difetto di forma, perché la forma scritta è funzionale alle regole anti‑abuso di cui all'art.5 dell'Accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE). In esito al rinvio la Corte d'appello ha accertato l'abuso e liquidato a favore di Baldi il danno in misura pari a sedici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando i criteri aggiornati contenuti nell'art.12 del d.l. n.131/2024 (modifica dell'art.36, comma 5, d.lgs. n.165/2001). La Cassazione ha confermato tale soluzione: ha stabilito che il giudice del rinvio doveva attenersi al principio e agli accertamenti impliciti fissati nell'ordinanza di cassazione, ha ritenuto corretta l'applicazione dello ius superveniens (art.12 d.l.131/2024) nella quantificazione del danno e ha escluso che la successiva norma di interpretazione autentica (art.11 l.203/2024) potesse rimettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già reso dalla pronuncia di cassazione, rigettando dunque il ricorso degli Assessorati e condannandoli al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • legge n. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015)

    Prevede l'esonero in capo al lavoratore precario dall'onere probatorio del danno e del nesso causale entro i limiti indicati; la Corte ha ritenuto che tale tutela si applichi anche quando i contratti siano nulli per difetto di forma, ossia la nullità formale non esclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione

  • R.D. n. 2440/1923

    Dispongono la forma scritta per i contratti con la Pubblica Amministrazione; la loro violazione determina la nullità del contratto ma, secondo la Corte, la mancanza di forma può concorrere a dimostrare l'elusione delle regole anti‑abuso e quindi l'abusiva reiterazione

  • Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Contiene la clausola anti‑abuso in tema di rapporti a tempo determinato; la Corte ha fatto riferimento a questa norma come criterio eurounitario che giustifica il controllo sull'abusiva ripetizione dei contratti anche in presenza di nullità formali

  • d.lgs. n. 165/2001

    art. 36, comma 5 (nella versione modificata)

    Stabiliva la possibilità di liquidare un'indennità in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego; la novella introdotta dall'art.12 del d.l. n.131/2024 ha codificato e ampliato i parametri di liquidazione (indennità tra 4 e 24 mensilità) e si applica anche ai rapporti nel corso di giudizi pendenti (ius superveniens)

  • d.l. n. 131/2024, convertito (art. 12)

    Ha modificato l'art.36 comma 5 del d.lgs.165/2001 introducendo la misura tra 4 e 24 mensilità per il danno da abusiva reiterazione; la Corte ha ammesso l'applicazione retroattiva ai giudizi in corso in assenza di norme transitorie contrarie

  • legge n. 203/2024

    Norma di interpretazione autentica della nozione di stagionalità invocata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che tale sopravvenienza non possa rimettere in discussione l'accertamento di abusiva reiterazione già contenuto nell'ordinanza di cassazione (giudicato interno implicito)

  • Codice civile

    Regola gli effetti della nullità del contratto; la Corte ha precisato che gli effetti previsti dall'art.2126 non escludono, in presenza di reiterazione e di elusione normativa, l'accertamento dell'abuso e l'applicazione delle tutele previste per l'abuso

  • Codice di procedura civile

    Consente al giudice di legittimità, in casi eccezionali, di decidere nel merito; la Corte ha spiegato perché non fosse possibile o necessario decidere integralmente in sede di cassazione e ha richiamato il principio per cui il giudice del rinvio può comunque decidere senza istruttoria aggiuntiva quando non necessari ulteriori accertamenti

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2021-2024 (addetti sistemazione idraulico-forestale)

    Richiamato dalle parti come disciplina applicabile al rapporto; la Corte non ha ritenuto che la contrattazione collettiva regionale o contrattuale potesse escludere l'applicabilità delle norme statali anti‑abuso e risarcitorie invocate

Massime di principio

  • La mancanza della forma scritta prevista per i contratti a termine con la Pubblica Amministrazione non esclude in assoluto l'accertamento di un'abusiva reiterazione: la forma è funzionale alle regole anti‑abuso e la sua violazione può rafforzare la valutazione di elusione normativa
  • Le tutele previste dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 (oggi art.28 d.lgs. n.81/2015) si applicano anche quando i contratti siano nulli per difetto di forma, con esonero parziale dall'onere probatorio del danno e del nesso causale
  • Le modifiche legislative intervenute (ius superveniens) che regolano i criteri di liquidazione del danno si applicano ai giudizi in corso in assenza di diverse disposizioni transitorie; il giudice del rinvio può utilizzare la nuova disciplina per quantificare il danno
  • Una norma sopravvenuta di interpretazione autentica non può essere usata per rimettere in discussione accertamenti già ricompresi nel giudicato implicito o esplicito formatosi con la cassazione con rinvio
  • Nel procedimento di cassazione con rinvio il giudice del rinvio deve attenersi non solo alla regola di diritto enunciata dalla Corte di legittimità ma anche alle premesse logico‑giuridiche e agli accertamenti di fatto già compresi nella decisione di cassazione; riesaminare quelle questioni che costituiscono il presupposto della cassazione può contraddire il principio di intangibilità della pronuncia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.