Cassazione Civile, Sentenza n. 08583/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santo Baldi aveva impugnato la reiterata assunzione a tempo determinato, dal 2001 per complessive 101 giornate annue, per mansioni di operaio nei cantieri forestali (OTD), sostenendo che i rapporti, instaurati sulla base della L.R. n.16/1996 e regolati da CCNL e contratti integrativi regionali, fossero privi della forma scritta prevista (artt.16-17 R.D. 2440/1923) e che la loro reiterazione fosse abusiva e non conforme alla Direttiva 1999/70/CE (art.5). Ha chiesto, in via principale, la conversione a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per la reiterazione abusiva. Gli Assessorati hanno eccepito decadenza e, in fase di gravame e ricorsi successivi, hanno sostenuto anche l'applicabilità di norme sopravvenute (art.12 d.l.131/2024; art.11 l.203/2024) che, a loro avviso, avrebbero limitato o escluso l'operatività della tutela risarcitoria nei confronti degli OTD.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Assessorati. In precedenza, con ordinanza n.18935/2024, la Corte aveva cassato la sentenza d'appello originaria ritenendo che la mancanza di forma scritta non impedisca di accertare l'abusiva reiterazione e che le tutele previste dall'art.32, comma 5, l. n.183/2010 (oggi art.28 d.lgs. n.81/2015) si applicano anche quando i contratti sono nulli per difetto di forma, perché la forma scritta è funzionale alle regole anti‑abuso di cui all'art.5 dell'Accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE). In esito al rinvio la Corte d'appello ha accertato l'abuso e liquidato a favore di Baldi il danno in misura pari a sedici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando i criteri aggiornati contenuti nell'art.12 del d.l. n.131/2024 (modifica dell'art.36, comma 5, d.lgs. n.165/2001). La Cassazione ha confermato tale soluzione: ha stabilito che il giudice del rinvio doveva attenersi al principio e agli accertamenti impliciti fissati nell'ordinanza di cassazione, ha ritenuto corretta l'applicazione dello ius superveniens (art.12 d.l.131/2024) nella quantificazione del danno e ha escluso che la successiva norma di interpretazione autentica (art.11 l.203/2024) potesse rimettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già reso dalla pronuncia di cassazione, rigettando dunque il ricorso degli Assessorati e condannandoli al pagamento delle spese.
Norme richiamate
legge n. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015)
Prevede l'esonero in capo al lavoratore precario dall'onere probatorio del danno e del nesso causale entro i limiti indicati; la Corte ha ritenuto che tale tutela si applichi anche quando i contratti siano nulli per difetto di forma, ossia la nullità formale non esclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione
R.D. n. 2440/1923
Dispongono la forma scritta per i contratti con la Pubblica Amministrazione; la loro violazione determina la nullità del contratto ma, secondo la Corte, la mancanza di forma può concorrere a dimostrare l'elusione delle regole anti‑abuso e quindi l'abusiva reiterazione
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Contiene la clausola anti‑abuso in tema di rapporti a tempo determinato; la Corte ha fatto riferimento a questa norma come criterio eurounitario che giustifica il controllo sull'abusiva ripetizione dei contratti anche in presenza di nullità formali
d.lgs. n. 165/2001
art. 36, comma 5 (nella versione modificata)
Stabiliva la possibilità di liquidare un'indennità in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego; la novella introdotta dall'art.12 del d.l. n.131/2024 ha codificato e ampliato i parametri di liquidazione (indennità tra 4 e 24 mensilità) e si applica anche ai rapporti nel corso di giudizi pendenti (ius superveniens)
d.l. n. 131/2024, convertito (art. 12)
Ha modificato l'art.36 comma 5 del d.lgs.165/2001 introducendo la misura tra 4 e 24 mensilità per il danno da abusiva reiterazione; la Corte ha ammesso l'applicazione retroattiva ai giudizi in corso in assenza di norme transitorie contrarie
legge n. 203/2024
Norma di interpretazione autentica della nozione di stagionalità invocata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che tale sopravvenienza non possa rimettere in discussione l'accertamento di abusiva reiterazione già contenuto nell'ordinanza di cassazione (giudicato interno implicito)
Codice civile
Regola gli effetti della nullità del contratto; la Corte ha precisato che gli effetti previsti dall'art.2126 non escludono, in presenza di reiterazione e di elusione normativa, l'accertamento dell'abuso e l'applicazione delle tutele previste per l'abuso
Codice di procedura civile
Consente al giudice di legittimità, in casi eccezionali, di decidere nel merito; la Corte ha spiegato perché non fosse possibile o necessario decidere integralmente in sede di cassazione e ha richiamato il principio per cui il giudice del rinvio può comunque decidere senza istruttoria aggiuntiva quando non necessari ulteriori accertamenti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2021-2024 (addetti sistemazione idraulico-forestale)
Richiamato dalle parti come disciplina applicabile al rapporto; la Corte non ha ritenuto che la contrattazione collettiva regionale o contrattuale potesse escludere l'applicabilità delle norme statali anti‑abuso e risarcitorie invocate
Massime di principio
- La mancanza della forma scritta prevista per i contratti a termine con la Pubblica Amministrazione non esclude in assoluto l'accertamento di un'abusiva reiterazione: la forma è funzionale alle regole anti‑abuso e la sua violazione può rafforzare la valutazione di elusione normativa
- Le tutele previste dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 (oggi art.28 d.lgs. n.81/2015) si applicano anche quando i contratti siano nulli per difetto di forma, con esonero parziale dall'onere probatorio del danno e del nesso causale
- Le modifiche legislative intervenute (ius superveniens) che regolano i criteri di liquidazione del danno si applicano ai giudizi in corso in assenza di diverse disposizioni transitorie; il giudice del rinvio può utilizzare la nuova disciplina per quantificare il danno
- Una norma sopravvenuta di interpretazione autentica non può essere usata per rimettere in discussione accertamenti già ricompresi nel giudicato implicito o esplicito formatosi con la cassazione con rinvio
- Nel procedimento di cassazione con rinvio il giudice del rinvio deve attenersi non solo alla regola di diritto enunciata dalla Corte di legittimità ma anche alle premesse logico‑giuridiche e agli accertamenti di fatto già compresi nella decisione di cassazione; riesaminare quelle questioni che costituiscono il presupposto della cassazione può contraddire il principio di intangibilità della pronuncia
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