Tribunale, Ordinanza T-266/22
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 9 February 2023. — Ahmad Aziz v European Commission. — Action for annulment – Protection of personal data – Regulation (EU) 2018/1725 – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-266/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato un ricorso di annullamento proposto contro due decisioni della Commissione concernenti l’accesso e la rettifica di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. La causa è stata definita in via preliminare per inammissibilità, poiché l’atto introduttivo non esponeva in modo sufficientemente chiaro e strutturato i motivi di ricorso. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile e condannato il ricorrente alle spese.
Ricorso di annullamento dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei requisiti minimi di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo, in particolare ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.
La questione giuridica
La questione era se l’azione di annullamento fosse ricevibile, alla luce del fatto che il ricorso non esprimeva in modo coerente, intelligibile e sufficientemente strutturato i fatti, i motivi di diritto e gli argomenti a sostegno delle domande, come richiesto dall’articolo 21 dello Statuto della Corte e dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha ribadito che un ricorso di annullamento è irricevibile quando non indica in modo coerente, intelligibile e sufficientemente preciso i punti essenziali di fatto e di diritto su cui si fonda, né la struttura giuridica dei motivi dedotti; in tal caso, il giudice dell’Unione non è tenuto a ricostruire d’ufficio l’argomentazione del ricorrente e può dichiarare l’azione inammissibile nella sua interezza. Nel caso di specie, poiché il ricorso del sig. Aziz non soddisfaceva i requisiti minimi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’azione è stata respinta come inammissibile, con condanna alle spese della parte soccombente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 81, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricorso di annullamento contro due decisioni della Commissione in materia di dati personali
Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, ha deciso con ordinanza del 9 febbraio 2023 un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal sig. Ahmad Aziz contro due decisioni della Commissione europea relative a richieste di accesso ai dati personali e di rettifica degli stessi. La controversia riguarda l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 e, in via preliminare, la ricevibilità del ricorso.
Fatti e procedimento
Il ricorrente aveva trasmesso alla Commissione, con e-mail del 15 febbraio, 2 aprile e 4 aprile 2022, richieste concernenti i suoi dati personali. Con decisione Ares(2022) 2457760 del 1° aprile 2022, la Commissione gli aveva fornito alcune informazioni sul trattamento dei dati e copia di parte di essi. Con decisione Ares(2022) 3227480 del 26 aprile 2022, la Commissione gli aveva invece comunicato che i suoi dati personali non potevano essere rettificati.
Nel ricorso, il sig. Aziz chiedeva l’annullamento di entrambe le decisioni, oltre a due declaratorie di violazione: dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione eccepiva l’inammissibilità del ricorso e chiedeva la condanna alle spese.
Eccezione di inammissibilità
Il Tribunale ha innanzitutto respinto l’argomento del ricorrente secondo cui l’eccezione di inammissibilità sarebbe stata tardiva. Richiamando l’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, ha constatato che la Commissione aveva depositato tempestivamente il proprio atto separato entro il termine di due mesi di cui all’articolo 81, paragrafo 1, con l’estensione di distanza prevista dall’articolo 60.
Requisiti dell’atto introduttivo
Nel merito dell’eccezione, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale per effetto dell’articolo 53 dello stesso Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare:
- l’oggetto della controversia;
- i motivi dedotti;
- un’esposizione sommaria dei motivi;
- elementi di fatto e di diritto sufficientemente chiari e precisi.
Il ricorso deve consentire sia alla parte convenuta di predisporre la difesa sia al giudice di pronunciarsi senza rischio di ultra petita o di omissione di pronuncia. Il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui non può essere chiamato a ricostruire la struttura logica del ricorso partendo da elementi sparsi o disorganici.
Valutazione del ricorso del sig. Aziz
Applicando tali principi, il Tribunale ha rilevato che l’atto introduttivo non enunciava in modo chiaro, intelligibile e coerente alcun motivo di diritto a sostegno delle conclusioni. Il ricorrente si limitava, nei paragrafi 23-38 del ricorso, a menzionare tre motivi asseriti:
- violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725;
- violazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725;
- violazione del principio di trasparenza e della cosiddetta “presunzione di divulgazione”.
Tuttavia, secondo il Tribunale, tali riferimenti non erano accompagnati da una vera e propria struttura giuridica né da uno sviluppo sufficientemente chiaro e sistematico dei fatti e delle argomentazioni giuridiche. Il ricorso, pertanto, non soddisfaceva i requisiti minimi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
Decisione e spese
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, senza esaminare nel merito le domande formulate né la ricevibilità dell’ulteriore memoria depositata dal ricorrente il 4 ottobre 2022. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il sig. Aziz, rimasto soccombente, è stato condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione.
Principio affermato
La pronuncia conferma che la mera indicazione astratta di violazioni di norme UE non basta a rendere ricevibile un ricorso di annullamento: occorre un’esposizione chiara, coerente e intelligibile del rapporto tra fatti, censure e conclusioni. In mancanza di tale impostazione minima, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito.
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