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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00380/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a una professionista incaricata come custode e amministratrice giudiziaria di una società sottoposta a sequestro penale ex art. 321 c.p.p. Il GIP aveva liquidato un importo mensile di 300 euro, poi il Tribunale, decidendo sull’impugnazione del decreto di liquidazione, aveva aumentato il compenso a 800 euro mensili per 47,5 mesi, applicando la circolare del Presidente del Tribunale sulle cosiddette tariffe locali. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 e falsa interpretazione delle tariffe locali, sostenendo che, dato il valore del compendio aziendale, il compenso mensile poteva essere collocato solo tra il minimo e il massimo della tariffa (1.200-1.800 euro), e non al di sotto del minimo; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il compenso iniziale fosse di 1.200 euro, mentre era stato in realtà determinato in 2.700 euro, con conseguente errata valutazione della riduzione applicata.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Ha ritenuto che l’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 consente la liquidazione secondo tariffe locali e che, nel caso concreto, la circolare locale prevedeva per i patrimoni fino a 5 milioni di euro un compenso mensile tra 1.200 e 1.800 euro. Ha rilevato che il Tribunale aveva liquidato 800 euro mensili, scendendo sotto il minimo tariffario, senza che ricorresse una previsione della tariffa locale che autorizzasse tale riduzione, essendo la diminuzione sotto il minimo prevista solo in ipotesi di operato inadeguato o insufficiente dell’amministratore, circostanza non desunta dagli atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2-octies legge n. 575 del 1965

    La norma consente la determinazione e liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario tenendo conto del valore del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato solo per indicare il sequestro penale del compendio aziendale oggetto di amministrazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione del giudizio depositata dal consigliere delegato nella versione ratione temporis.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione del ricorso.

  • artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.

    Richiamati con riferimento alla non sussistenza di incompatibilità del consigliere delegato che partecipa al collegio come relatore/estensore, secondo Sezioni Unite n. 9611/2024.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione del compenso avviene in base a tariffe locali richiamate da una fonte normativa, il giudice deve attenersi alla struttura della tariffa applicabile e non può discostarsene in peius se non nei casi espressamente previsti dalla stessa tariffa.
  • La riduzione del compenso sotto il minimo tariffario è ammissibile solo se la tariffa locale prevede espressamente una diminuzione ulteriore e se ricorrono i presupposti contemplati dalla stessa, non essendo sufficiente un generico rilievo di scarsa documentazione della particolare difficoltà dell’attività svolta.
  • Nel liquidare il compenso dell’amministratore giudiziario, il giudice deve motivare il quantum avendo riguardo ai criteri normativi e tariffari pertinenti; l’errore nella determinazione del compenso iniziale o di riferimento può integrare vizio denunciabile in cassazione se incide sul risultato finale della liquidazione.
  • La fonte locale richiamata dalla norma statale integra il parametro vincolante di liquidazione, sicché il giudice non può usare criteri diversi da quelli previsti dalla circolare/tariffa se ciò comporta una liquidazione inferiore al minimo senza apposita base normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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