Ordinanza n. 136/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 556/2026, della quale è stata chiesta la sospensione dell’esecuzione
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore sportivo)
Prevale il privato
La controversia
La società sportiva dilettantistica ha proposto ricorso contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione Seconda, pubblicata il 26 marzo 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La controversia riguarda la gestione di un impianto sportivo e, in particolare, la concreta possibilità che, in esecuzione della sentenza opposta, siano avviate procedure di subentro nella gestione dell’impianto a favore dell’associazione sportiva controinteressata. Il Comune di Bologna non si è costituito; si è costituita l’associazione sportiva dilettantistica controinteressata. Il TAR ha rilevato la complessità delle questioni, riservando alla fase di merito ulteriori approfondimenti, anche sulle questioni processuali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione della sentenza opposta. Ha ritenuto sussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile, desunto dalla concreta possibilità di avvio delle procedure di subentro nella gestione dell’impianto in esecuzione della sentenza. La decisione è cautelare e non anticipa la soluzione delle questioni di merito né di quelle processuali, espressamente riservate alla competente sede di merito. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento della domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto integrato il pericolo di danno grave e irreparabile necessario per sospendere l’esecuzione della sentenza opposta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concreta possibilità che l’esecuzione della decisione impugnata determini l’avvio di procedure di subentro nella gestione di un impianto sportivo può integrare il pericolo di danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione.
- L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto senza definire anticipatamente le complesse questioni di merito o di rito, quando tali questioni richiedano ulteriori approfondimenti nella sede propria.
- La sospensione cautelare dell’esecuzione di una sentenza può essere giustificata dalla necessità di evitare modificazioni della gestione del bene o del servizio difficilmente reversibili nelle more della decisione di merito.
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