Cassazione Penale, Sentenza n. 02406/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che lo ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998 (trattenersi sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno valido). Il motivo principale dedotto è la violazione del principio ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 c.p.p.: si sostiene che, trattandosi di reato permanente, la condotta accertata il 20 settembre 2023 rientrerebbe nella medesima situazione di fatto già giudicata con sentenza del 22 gennaio 2025 per fatto accertato il 28 giugno 2023; si censura inoltre omessa motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p. per la mancata pronuncia sull'eccezione del divieto di nuovo giudizio. Si richiama anche (in fatto) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 74/2000
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e conferma la condanna. Pur richiamando il principio consolidato secondo cui l'art. 10‑bis del d.lgs. 286/1998 incrimina una fattispecie permanente (distinguendo l'ingresso, atto istantaneo, dal trattenersi, reato omissivo permanente), la Corte osserva che il ne bis in idem opera solo rispetto al "fatto storico" già accertato e giudicato con sentenza divenuta irrevocabile. La permanenza del reato oggetto della prima sentenza si è interrotta al momento della pronuncia di quella sentenza (22/01/2025), mentre la permanenza relativa al fatto oggetto del secondo giudizio è cessata con la sentenza impugnata (09/04/2025): pertanto i due giudizi riguardano porzioni di condotta non identiche e non c'è identità di fatto idonea a invocare il divieto di nuovo giudizio. La doglianza sulla mancata motivazione non è fondata e il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998
La norma incrimina sia l'ingresso nel territorio dello Stato (condotta istantanea) sia il trattenersi illegalmente (condotta omissiva permanente). La Corte ribadisce la natura permanente della contravvenzione nella parte relativa al trattenersi, precisando tuttavia che il ne bis in idem vale solo per il fatto storico accertato e non per eventuali prosecuzioni o riprese della stessa condotta in epoca successiva
art. 649 c.p.p.
Norma sul divieto di nuovo giudizio per lo stesso fatto; la Corte chiarisce che l'identità del fatto ai fini dell'art. 649 va valutata con riferimento al "fatto storico" oggetto della sentenza irrevocabile e non si estende automaticamente a porzioni successive o a prosecuzioni della stessa condotta permanente dopo la pronuncia
art. 125 c.p.p.
Richiama l'obbligo di motivazione della sentenza. La Corte ritiene infondata la censura per omessa motivazione perché, pur criticando taluni passaggi della motivazione del giudice di primo grado, il vizio denunciato non incide sull'esito del giudizio in Cassazione
art. 34 d.lgs. n. 74/2000
Norma relativa a cause di non punibilità: la sentenza di merito non ha applicato la causa di non punibilità segnalata, circostanza richiamata in ricorso ma non decisiva ai fini dell'accoglimento della doglianza sul ne bis in idem
Massime di principio
- Nei reati permanenti (come la condotta di "trattenersi" sul territorio nazionale) va distinguuto fra il momento iniziale/istante (es. ingresso) e la situazione di permanenza: il ne bis in idem opera solo rispetto al fatto storico già giudicato con sentenza irrevocabile, non rispetto a una prosecuzione della stessa condotta intervenuta dopo la pronuncia
- Se un reato permanente è stato già giudicato con sentenza irrevocabile, la "permanenza" si considera interrotta al momento della pronuncia: eventuali atti o permanenze successivi costituiscono fatti storici diversi che non sono coperti dal giudicato
- Per far valere efficacemente l'eccezione di ne bis in idem è essenziale dedurre con precisione l'identità del fatto storico rispetto alla sentenza precedente e dimostrare che la situazione di illegalità non è proseguita oltre la pronuncia antecedente
- Il difetto di motivazione va specificamente provato nel suo nesso con la decisione: l'omessa o carente motivazione non determina automaticamente l'annullamento se la Corte ritiene che il vizio non abbia inciso sull'esito
- È opportuno sollevare l'eccezione di ne bis in idem tempestivamente in primo grado perché il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente; in cassazione la Corte verifica la fondatezza del motivo anche alla luce della ricostruzione dei fatti e della giurisprudenza consolidata
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