Cassazione Civile, Ordinanza n. 13025/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da diversi rapporti di conto corrente ordinario e di anticipazione su crediti intrattenuti da alcune società con una banca, con azione monitoria promossa dalla banca per i saldi passivi e con estensione del decreto ingiuntivo ai fideiussori delle società. In primo grado il tribunale ha dichiarato la nullità di alcune clausole: del contratto di anticipazione su crediti per violazione dell'art. 117 t.u. bancario, delle clausole sugli interessi ultralegali per violazione dell'art. 1284 c.c., della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sino al 30 giugno 2000 e, per alcuni rapporti, della commissione di massimo scoperto o comunque la sua non debenza; ha poi rideterminato i saldi dei conti, revocando in parte il decreto ingiuntivo. In appello la decisione è stata parzialmente riformata, confermando la necessità di escludere la capitalizzazione trimestrale invalida e di considerare la commissione di massimo scoperto nel calcolo dell'usura presunta, con conseguente ulteriore rideterminazione dei crediti della banca. I ricorrenti principali hanno dedotto in cassazione un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo: secondo loro la Corte d'appello avrebbe trascurato che, sulla base della consulenza tecnica e delle tabelle allegate, i saldi reali dei conti erano a credito e non a debito dei correntisti. La ricorrente incidentale ha invece censurato la decisione su tre profili: violazione del giudicato interno sulla commissione di massimo scoperto, perché la sentenza non definitiva del tribunale avrebbe già escluso la nullità solo per determinate clausole; erronea applicazione della normativa sull'usura, sostenendo che l'art. 2-bis d.l. 185/2008 non si applicasse ai rapporti esauriti prima del 2009; omessa motivazione sulla rilevanza di tale disciplina. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che la censura mirasse a una rivalutazione di merito dei dati contabili e della consulenza tecnica, non consentita in sede di legittimità. Ha rigettato il ricorso incidentale: ha escluso la violazione del giudicato interno perché la precedente sentenza non definitiva non aveva deciso la diversa questione della determinabilità dell'oggetto delle clausole di commissione di massimo scoperto; ha affermato che, per i rapporti anteriori alla riforma del 2009, la commissione di massimo scoperto va considerata nel raffronto ai fini dell'usura presunta secondo il principio delle Sezioni Unite del 2018; ha reputato inammissibile la censura di omessa motivazione perché diretta contro una questione di diritto e non contro un fatto controverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Ha quindi lasciato ferma la sentenza d'appello nella parte in cui aveva rideterminato i saldi dei rapporti bancari e i debiti garantiti, senza ulteriori cassazioni o rinvii. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti contrapposte; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. 385/1993
la violazione degli obblighi di forma e determinatezza delle condizioni economiche nei contratti bancari può comportare la nullità o la sanzione del "nulla è dovuto" secondo il regime speciale del testo unico bancario, distinto dalla nullità civilistica per indeterminatezza dell'oggetto.
art. 1284 c.c.
le clausole che prevedono interessi ultralegali sono nulle se non rispettano il requisito della pattuizione scritta e della determinazione del tasso.
art. 1283 c.c.
vieta in via generale l'anatocismo, impedendo la capitalizzazione degli interessi debitori al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
delibera CICR 9 febbraio 2000
ha consentito, per i rapporti regolati dalla disciplina applicabile dal 30 giugno 2000, una diversa regolazione della capitalizzazione degli interessi nei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
artt. 1346 e 1418 c.c.
la clausola contrattuale è nulla quando il suo oggetto non è determinato o determinabile.
art. 644 c.p.
ai fini della verifica dell'usura vanno considerati tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, incluse le commissioni remunerative, secondo l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza richiamata.
art. 2 l. 108/1996
è il parametro normativo per la rilevazione dei tassi medi e la determinazione del tasso soglia di usura presunta.
art. 2-bis d.l. 185/2008 conv. in L. 2/2009
non è norma di interpretazione autentica, ma disposizione innovativa con efficacia per il futuro; per i rapporti anteriori continua a operare il regime previgente, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite del 2018.
art. 1815 c.c.
in materia di mutuo/usura la nullità della clausola sugli interessi comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma.
art. 2909 c.c.
il giudicato interno preclude solo le questioni effettivamente decise, non quelle diverse e non affrontate, anche se connesse allo stesso rapporto.
art. 360 c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda i fatti storici decisivi e non consente una nuova valutazione delle risultanze documentali o contabili.
art. 384 c.p.c.
la Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione in diritto della decisione impugnata.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
in caso di rigetto o inammissibilità è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale contabile o peritale già scrutinato dal giudice di merito.
- Il giudicato interno preclude solo le questioni già decise in modo espresso o implicito; non impedisce l'esame di profili diversi della medesima clausola o dello stesso rapporto che non siano stati oggetto della precedente statuizione.
- Ai fini della verifica dell'usura nei rapporti bancari anteriori alla riforma del 2009, la commissione di massimo scoperto deve essere considerata tra gli oneri rilevanti, con applicazione del criterio di comparazione separata elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
- La nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto e la sanzione speciale prevista dalla normativa bancaria per la violazione delle regole di trasparenza sono rimedi distinti e non sovrapponibili.
- Quando la decisione di merito applica un principio di diritto consolidato, la censura articolata come vizio motivazionale è inammissibile se in realtà investe una questione giuridica.
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