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Sentenza

Sentenza n. 546/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.10.2024.

Giustizia amministrativa202500466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 548/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato con la quale il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto, per quattro annualità di servizio a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, condannando il Ministero all'attribuzione di un buono elettronico complessivo di 2.000 euro e al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, che il giudicato era stato certificato e notificato all'amministrazione il 9 ottobre 2024 e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l'adempimento del giudicato, il pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati sia il termine per proporre l'azione di ottemperanza sia i termini processuali applicabili al rito camerale; ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Teramo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché non era stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di inerzia, il commissario dovrà eseguire il giudicato entro ulteriori 60 giorni, provvedendo anche, se necessario, agli atti contabili e finanziari di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; l'importo è stato ridotto del 50% in ragione della natura seriale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di proporre l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ne ha richiamato il rispetto del termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali propri del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso inutilmente, rendendo procedibile l'azione esecutiva.

  • art. 115 c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario è stata notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione secondo la disciplina richiamata.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere dalla pubblica amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato che impone una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale, assegnare un termine per provvedere e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, ove si proceda all'esecuzione forzata, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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