Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09204/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una persona assicurata nei confronti della compagnia assicurativa per il pagamento della somma dovuta a titolo di riscatto anticipato del capitale investito in un contratto di assicurazione a premio unico con cedola annuale. La compagnia si oppose sostenendo che il contratto fosse inesistente, inefficace o invalido perché predisposto su moduli falsificati dal proprio agente, privo di poteri rappresentativi, e chiese anche di chiamare in causa l’agente per esserne manlevata. Il Tribunale rigettò l’opposizione, ma la Corte d’appello riformò la decisione, accolse l’opposizione della compagnia, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’assicurata alle spese, ritenendo il contratto radicalmente inesistente e non configurabile una responsabilità extracontrattuale della compagnia ex art. 2049 c.c. L’assicurata ricorse in cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del principio iura novit curia, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto riqualificare la domanda e riconoscere la responsabilità ex art. 2049 c.c., valorizzando anche una sentenza penale di condanna dell’agente; 2) violazione degli artt. 2049 c.c., 115 e 116 c.p.c., per errata interpretazione dell’art. 2049 c.c. e mancata considerazione della documentazione e della sentenza penale; 3) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva della compagnia contro l’agente; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, in ragione della peculiarità della vicenda e dei contrasti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il controricorso della compagnia per difetto di valida procura speciale agli atti consultabili, ma ciò non ha inciso sull’esame del ricorso. Nel merito, la Corte ha giudicato inammissibili o comunque infondati tutti i motivi: ha osservato che la domanda originaria era solo contrattuale, come dimostrato dall’azione monitoria proposta per un credito liquido contro la sola compagnia, e che non era stata ritualmente introdotta una domanda risarcitoria extracontrattuale ex art. 2049 c.c.; ha escluso che la sentenza penale di condanna dell’agente potesse rilevare ai fini della responsabilità della compagnia, perché tale questione presupponeva appunto un’azione extracontrattuale non proposta; ha rilevato che la censura sulla domanda di manleva era inconferente o non proponibile dalla parte ricorrente; ha infine ritenuto insindacabile la scelta del giudice di merito sulle spese, non essendo stata violata la regola per cui non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Procura Generale per la questione della firma del ricorso da parte di un avvocato non abilitato al patrocinio in Cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto non può essere esaminata se l’azione proposta è esclusivamente contrattuale e non è stata introdotta una domanda extracontrattuale; la condanna penale dell’agente potrebbe rilevare solo in un diverso contesto risarcitorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia o di ultrapetizione è infondata quando il giudice si limita a qualificare la domanda nei limiti effettivamente introdotti dalla parte.

  • art. 113 c.p.c.

    Il principio iura novit curia non consente di trasformare una domanda solo contrattuale in una diversa azione risarcitoria non proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove sono inammissibili se non individuano specificamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso o male apprezzato.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica alla valutazione del materiale probatorio non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.

  • art. 346 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata pronuncia presuppone che la questione sia stata validamente devoluta e che la parte abbia interesse a dolersene.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notifica non va disposta quando risulti superflua per l’evidente inammissibilità del ricorso e per l’assenza di utilità del contraddittorio ulteriore.

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione eseguita ai sensi della norma è menzionata solo come modalità concretamente utilizzata, ma la sua eventuale irregolarità resta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

  • art. 633 c.p.c.

    L’azione monitoria presuppone la pretesa di un credito liquido; ciò è valorizzato dalla Corte per qualificare la domanda come contrattuale.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica con precisione gli atti processuali rilevanti e il contenuto delle deduzioni svolte nei gradi di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure prive di specificità e di puntuale correlazione con la decisione impugnata sono inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell’ordinanza dopo l’adunanza camerale.

  • art. 651 c.p.p.

    La sentenza penale di condanna può avere rilievo, ma nel caso concreto non era decisiva perché mancava una domanda extracontrattuale contro la compagnia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • L’azione monitoria proposta per il pagamento di una somma dovuta in base a un preteso rapporto contrattuale vale, di regola, a qualificare la domanda come contrattuale; non può essere automaticamente convertita in azione risarcitoria extracontrattuale se la parte non ha effettivamente introdotto tale domanda.
  • Il principio iura novit curia consente al giudice di individuare e applicare la corretta norma giuridica ai fatti allegati, ma non di sostituire d’ufficio una diversa causa petendi o un diverso titolo di responsabilità non dedotto dalla parte.
  • La responsabilità ex art. 2049 c.c. richiede che sia effettivamente dedotta e coltivata una domanda extracontrattuale fondata sul fatto illecito del preposto; la sola esistenza di condotte penalmente rilevanti dell’agente non basta, da sola, a fondare la condanna della compagnia nel diverso ambito di una pretesa contrattuale.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti, nonché il fatto storico decisivo asseritamente trascurato; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La valutazione delle prove e delle risultanze documentali è sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi dedotti; non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame.
  • La disciplina delle spese processuali è rimessa in larga parte al potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite della non ripetibilità delle spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.