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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21476/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) la decisione della Corte di appello di Roma che, pur avendo riqualificato la detenzione di cocaina nella fattispecie di lieve entità e rideterminato la pena, aveva negato la sospensione condizionale della pena. Il motivo denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione del diniego, sostenendo che la Corte aveva omesso di considerare elementi favorevoli prodotti dalla difesa (un unico e remoto precedente del 1992 e la documentazione di un contratto di lavoro successivo al fatto) e si era limitata ad attribuire rilievo esclusivo alle condizioni economiche dell'imputato come motivo prognostico di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato un vizio motivazionale nella parte in cui la Corte territoriale ha negato la sospensione condizionale della pena limitandosi a richiamare le condizioni economiche dell'imputato senza indicare i concreti elementi di valutazione che giustificassero una prognosi negativa sul rischio di recidiva. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena e ha rinviato la questione ad altra sezione della Corte di appello di Roma per una nuova valutazione conforme ai principi esposti. In base all'art. 624 c.p.p. è stata comunque dichiarata irrevocabile la pronuncia in ordine all'accertamento della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale sulla detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha ritenuto possibile la riqualificazione nella forma di lieve entità in base al numero di dosi e alle circostanze, riducendo la pena di base.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Fondamento del motivo di cassazione invocato dal ricorrente (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). La Corte di Cassazione ha esaminato il vizio motivazionale alla luce di tali disposizioni e l'ha ritenuto fondato.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena e parametri per il giudizio prognostico. La Corte ha richiamato la necessità che il giudice valuti, nel formulare una prognosi sul futuro comportamento dell'imputato, elementi come la condizione socio-familiare, la personalità, l'intensità del dolo e altri profili rilevanti ai fini della concessione della sospensione condizionale.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Norma che consente alla Cassazione, quando annulla solo in parte la decisione, di dichiarare definitiva l'affermazione di responsabilità. La Corte ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Il diniego della sospensione condizionale della pena deve essere motivato con l'indicazione dei concreti elementi che giustificano una prognosi negativa sul rischio di recidiva; richiamare genericamente le condizioni economiche dell'imputato è insufficiente.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e il contemporaneo diniego della sospensione condizionale non sono automaticamente contraddittori, ma il giudice deve comunque svolgere un giudizio prognostico distinto e specifico.
  • Se la difesa produce documentazione (es. contratto di lavoro, iniziative volte a procurarsi reddito lecito) finalizzata a dimostrare la ridotta probabilità di recidiva, il giudice deve prenderla esplicitamente in considerazione e motivare il rifiuto di valutarla rilevante.
  • Nella valutazione prognostica vanno considerati, oltre ai precedenti penali, elementi quali la personalità, la situazione socio-familiare, l'intensità del dolo e i segnali di volontà di emendarsi; l'omissione di tali considerazioni può determinare annullamento per vizio motivazionale.
  • L'annullamento della sola statuizione sulla sospensione condizionale non impedisce che l'accertamento della responsabilità resti definitivo: la Cassazione può rinviare il punto relativo ai benefici e dichiarare irrevocabile la condanna quanto alla colpevolezza.

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