Sentenza n. 1240/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1302/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla docente 2.000 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1302/2024, pubblicata l’8 ottobre 2024, notificata al Ministero il 22 dicembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente alle regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui il diritto all’accredito era sorto sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 22 dicembre 2024 e che il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione era inutilmente decorso. Il Ministero non ha eccepito l’avvenuto adempimento né giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo le somme stabilite dal titolo. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio. Nessun compenso è previsto per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro, n. 1302 del 8 ottobre 2024, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 238/2024, con la quale è stato statuito, per quanto d’interesse: “2) accoglie il ricorso nei limiti della prescrizione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, in relazione agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato; sulla predetta somma è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall’art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Gli artt. 112 e seguenti c.p.a. costituiscono la base dell’azione proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ordina l’adempimento delle obbligazioni specificamente stabilite dal titolo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso al Tar è stato ritualmente notificato in data 1 luglio 2026. Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto, il suo inutile decorso ha consentito di accogliere la domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
“2) accoglie il ricorso nei limiti della prescrizione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, in relazione agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato; sulla predetta somma è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall’art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Il titolo giudiziale da eseguire riconosce sulla somma dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
“2) accoglie il ricorso nei limiti della prescrizione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, in relazione agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato; sulla predetta somma è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall’art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
La disposizione è richiamata nel titolo esecutivo quale fondamento del riconoscimento, sulla somma dovuta, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo accredito.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni, il creditore può chiedere l’ottemperanza se l’obbligazione risultante dal giudicato non è stata adempiuta.
- In sede di ottemperanza, quando il giudicato è documentato e l’amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento né giustifica l’inerzia, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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