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Sentenza

Sentenza del 11/06/2018 n. 3931 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Operazioni inesistenti - Regime probatorio - Differenze tra le operazioni oggettivamente inesistenti e quelle soggettivamente inesistenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in materia di operazioni inesistenti ai fini IVA. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve dimostrare, anche mediante presunzioni e indizi, che l'operazione non sia stata realmente effettuata; una volta fornita tale prova, la buona fede del contribuente non è sufficiente a salvaguardare il diritto alla detrazione. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, invece, l'operazione è realmente avvenuta, ma è stata fatturata da un soggetto diverso da quello effettivo: in questo caso l'Ufficio deve provare anche che il contribuente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la frode.

La decisione

La massima afferma che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato automaticamente. Se l'operazione è oggettivamente inesistente e l'Amministrazione dimostra la sua mancata effettuazione, la buona fede del contribuente non rileva. Se invece l'operazione è soggettivamente inesistente, il contribuente conserva il diritto alla detrazione salvo che l'Ufficio dimostri la sua consapevole partecipazione, o conoscenza, del meccanismo fraudolento. In assenza di tale prova, la detrazione deve essere riconosciuta.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    La norma disciplina l'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso esaminato, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza oggettiva dell'operazione oppure, per le operazioni soggettivamente inesistenti, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza C-255/02

    Richiamata quale precedente europeo in materia di abuso o frode nell'ambito dell'IVA e dei limiti al riconoscimento dei diritti fiscali.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza C-439/04

    Richiamata per i principi relativi alle operazioni fraudolente e alla necessità di valutare la conoscenza della frode da parte del soggetto che esercita il diritto alla detrazione.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza C-80/11

    Richiamata per il principio secondo cui la detrazione IVA può essere negata quando sia dimostrato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza C-285/11

    Richiamata in relazione alla distinzione tra irregolarità dell'operazione e consapevole partecipazione del contribuente alla frode.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza C-642/11

    Richiamata per il principio che il diniego della detrazione richiede una prova concreta della frode e della conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 15228/2001

    Precedente richiamato nell'elaborazione nazionale dei criteri probatori relativi alle fatture e alle operazioni inesistenti.

  • Cassazione, sentenza n. 21953/2007

    Richiamata sui poteri dell'Amministrazione e sull'utilizzo di elementi presuntivi per contestare la realtà delle operazioni fatturate.

  • Cassazione, sentenza n. 9874/2010

    Richiamata per la disciplina dell'onere della prova nelle contestazioni fiscali relative a operazioni inesistenti.

  • Cassazione, sentenza n. 12802/2011

    Richiamata in tema di prova dell'inesistenza dell'operazione e di valutazione degli elementi indiziari.

  • Cassazione, sentenza n. 9108/2012

    Richiamata per i criteri di riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 15741/2012

    Richiamata in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e di necessità di provare la consapevolezza del contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 23560/2012

    Richiamata per la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva e per il ruolo delle presunzioni.

  • Cassazione, sentenza n. 24426/2013

    Richiamata sui presupposti per il recupero dell'IVA detratta in presenza di fatture relative a operazioni inesistenti.

  • Cassazione, sentenza n. 27718/2013

    Richiamata per l'onere dell'Ufficio di fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o la conoscenza della frode.

  • Cassazione, sentenza n. 20059/2014

    Richiamata in tema di prova presuntiva e di distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

  • Cassazione, sentenza n. 26486/2014

    Richiamata per i principi sull'onere probatorio dell'Amministrazione nelle contestazioni della detrazione IVA.

  • Cassazione, sentenza n. 428/2015

    Richiamata in materia di operazioni inesistenti e di valutazione della buona fede del contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 9363/2015

    Richiamata per la necessità di distinguere la prova della fittizietà dell'operazione dalla prova della consapevolezza della frode.

  • Cassazione, sentenza n. 13253/2015

    Richiamata sui requisiti probatori necessari per negare la detrazione IVA.

  • Cassazione, sentenza n. 16936/2015

    Richiamata per i criteri di prova delle operazioni soggettivamente inesistenti e della conoscenza della frode.

  • Cassazione, sentenza n. 28683/2015

    Richiamata in relazione all'efficacia degli elementi presuntivi e alla ripartizione dell'onere della prova.

  • Cassazione, sentenza n. 5406/2016

    Richiamata per il principio secondo cui il contribuente non può subire il diniego della detrazione senza prova della sua consapevolezza quando l'operazione è realmente eseguita.

  • Cassazione, sentenza n. 28572/2017

    Richiamata quale precedente consolidato sulla distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e sui diversi oneri probatori.

Massime di principio

  • È essenziale distinguere tra inesistenza oggettiva, in cui l'operazione non è mai stata realmente effettuata, e inesistenza soggettiva, in cui l'operazione è reale ma il fornitore indicato in fattura non coincide con quello effettivo.
  • Per l'inesistenza oggettiva, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni e indizi; se dimostra che la cessione o prestazione non è avvenuta, la buona fede del contribuente non salva la detrazione.
  • Per l'inesistenza soggettiva, non basta dimostrare che il fornitore formale fosse diverso da quello effettivo: occorre provare che il contribuente sapesse o potesse ragionevolmente sapere della frode.
  • La buona fede del contribuente opera soprattutto nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti e deve essere valutata in concreto, considerando la normale diligenza richiesta all'operatore.
  • Il contribuente può rafforzare la propria posizione conservando contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale e verifiche sull'affidabilità del fornitore.
  • Il semplice coinvolgimento inconsapevole in una catena fraudolenta non è sufficiente, da solo, a negare la detrazione IVA; occorre un adeguato accertamento della conoscenza o conoscibilità della frode.

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