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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31238/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Il procedimento riguarda un gruppo di cinque imputati, già condannati in primo grado dal Tribunale di Agrigento per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e per una pluralità di truffe-fine, poi in parte riformati in appello: per un imputato alcune truffe sono state dichiarate estinte per prescrizione, mentre per gli altri la condanna è stata confermata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto soprattutto: 1) l'insussistenza dell'associazione per delinquere, sostenendo che i rapporti fossero solo accordi occasionali e bilaterali, privi di stabilità, organizzazione e affectio societatis; 2) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali utilizzate per dimostrare il capo associativo, sia quelle provenienti da un diverso procedimento relativo a un omicidio, sia quelle tratte dal procedimento originario cd. "Pacchi Bianchi + 7", contestando la sussistenza della connessione qualificata ex art. 12 c.p.p. e i requisiti dell'art. 270 c.p.p.; 3) per alcuni imputati, l'erronea applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche; 4) per altri, l'omessa declaratoria di prescrizione dei reati-fine di truffa; 5) per una imputata, la mancata considerazione dell'insufficienza probatoria della sola intestazione di carte Postepay e utenze telefoniche ai fini della responsabilità per le truffe.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente i ricorsi. Ha ritenuto infondata e/o inammissibile la censura relativa alle intercettazioni provenienti dal procedimento cd. "Pacchi Bianchi + 7", perché la Corte d'appello aveva motivato sulla continuità istruttoria tra i procedimenti; ha invece accolto la doglianza sull'utilizzabilità delle intercettazioni del diverso procedimento per l'omicidio Rallo, rilevando che la motivazione della Corte di merito era apodittica e non spiegava la connessione qualificata richiesta per superare il divieto dell'art. 270 c.p.p. Per tale profilo la sentenza è stata annullata con rinvio, limitatamente al capo 1, nei confronti di tre imputati e, per il quarto coinvolto nella medesima censura, sempre limitatamente al capo associativo. Nei confronti del quinto imputato, invece, il capo 1 è stato annullato senza rinvio perché il reato associativo risultava prescritto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello solo per la rideterminazione della pena sul reato residuo. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili nel resto.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    comma primo; comma secondo

    La Corte distingue la posizione del promotore/organizzatore da quella del mero partecipe e collega la qualificazione del fatto associativo anche al diverso regime sanzionatorio e di prescrizione.

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice dei numerosi episodi di truffa-fine contestati ai diversi imputati.

  • art. 270 c.p.p.

    L'utilizzabilità in altro procedimento delle intercettazioni presuppone, fuori dai casi di arresto obbligatorio in flagranza, il rispetto del divieto e la sussistenza delle condizioni di legge; per le captazioni tratte dal procedimento per omicidio Rallo la motivazione di merito è stata ritenuta insufficiente.

  • art. 12 c.p.p.

    È richiamato per delimitare la connessione qualificata tra procedimenti, necessaria a fondare l'utilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione.

  • art. 266 c.p.p.

    Citate dai ricorrenti in relazione alla disciplina autorizzativa delle intercettazioni.

  • art. 267 c.p.p.

    Citate dai ricorrenti in relazione alla disciplina autorizzativa delle intercettazioni.

  • art. 191 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'inutilizzabilità delle captazioni asseritamente illegittime.

  • art. 587 c.p.p.

    La Corte estende l'effetto favorevole della decisione sulle intercettazioni a tutti gli imputati interessati dalla medesima censura oggettiva.

  • art. 99 c.p.

    comma secondo; comma quarto

    La recidiva è ritenuta rilevante sia ai fini del trattamento sanzionatorio sia, nei casi scrutinati, del calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimamente motivato in relazione a modalità del fatto e personalità negativa dell'imputato.

  • art. 157 c.p.

    Usato per il computo del termine di prescrizione, con differenziazione in base alla recidiva contestata e ritenuta.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per la proroga massima del termine prescrizionale in caso di interruzione, in connessione con la recidiva.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, in mancanza di valido rapporto di impugnazione per i capi coperti da inammissibilità, non può essere dichiarata d'ufficio una causa di non punibilità sopravvenuta.

  • art. 11 preleggi

    I ricorrenti lo invocavano per sostenere la disciplina temporale applicabile alle intercettazioni; la Corte richiama invece il criterio fissato dalle Sezioni Unite.

  • art. 371 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che vi fosse solo collegamento investigativo e non connessione qualificata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso non basta la mera comune origine investigativa: occorre che il giudice spieghi in modo puntuale la sussistenza della connessione qualificata richiesta dall'art. 12 c.p.p. e il superamento del divieto di cui all'art. 270 c.p.p.
  • Quando la motivazione sul punto si limita ad affermazioni apodittiche o al richiamo di principi astratti senza confrontarsi con la specifica origine delle captazioni e con il fatto storico oggetto del nuovo giudizio, la sentenza è viziata e va annullata con rinvio.
  • La doglianza che investe l'utilizzabilità di una prova oggettivamente comune a più imputati ha efficacia estensiva anche nei confronti degli altri coimputati, quando la medesima prova sia posta a fondamento della responsabilità per il medesimo capo.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure già disattese in appello, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, integra difetto di specificità ed è inammissibile.
  • La recidiva può essere motivatamente ritenuta anche tramite il richiamo ai precedenti penali, purché il giudice valorizzi in concreto omogeneità dei reati, reiterazione e maggiore pericolosità sociale, e non un mero elenco di condanne.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ostativi desunti dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato; non è necessario confutare analiticamente ogni elemento difensivo, specie se la doglianza mira a una rivalutazione del merito.
  • La prescrizione deve essere dedotta con specificità: non è sufficiente indicare in modo generico l'anno di commissione dei fatti, ma occorre rappresentare la sequenza processuale e dimostrare la maturazione del termine di legge.
  • In presenza di condanna cumulativa per più reati, l'inammissibilità dei motivi relativi ad alcuni capi impedisce che si instauri un valido rapporto di impugnazione su quei capi e preclude la declaratoria di prescrizione maturata successivamente, restando fermo il giudicato parziale su di essi.
  • Per l'associazione per delinquere la stabilità del vincolo e la struttura organizzativa restano elementi rilevanti; tuttavia, nel caso deciso, l'esame di tale profilo è stato assorbito dall'accoglimento relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni poste a base del capo associativo.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniFalsità in atto pubblicoTruffaPena e commisurazionePrescrizione del reato
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generaleReati fallimentari
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reatoRecidivaOnere della prova

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