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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 24671 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazioni - Contratto preliminare - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE. In genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano il recupero dell'IVA portata in detrazione, sostenendo che il contratto preliminare di compravendita e permuta immobiliare, accompagnato dal pagamento anticipato e dall'emissione delle fatture, fosse sufficiente a rendere le operazioni imponibili ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Contestavano inoltre la necessità dell'atto pubblico o del contratto definitivo, l'accertamento della fittizietà delle operazioni, il riparto dell'onere della prova, gli effetti del condono tombale e il mancato esame di un decreto penale di archiviazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha confermato la legittimità del recupero dell'IVA detratta. La Corte ha chiarito che, in linea generale, il preliminare accompagnato dal pagamento o dalla fatturazione anticipata può far sorgere il presupposto IVA limitatamente all'importo pagato o fatturato; tuttavia, la detrazione può essere negata se, sulla base di elementi oggettivi e complessivi, l'operazione risulta fittizia, elusiva o fraudolenta. Nel caso concreto, la fittizietà è stata desunta dalla mancata prova dell'effettivo trasferimento immobiliare, dalla mancata stipula dell'atto definitivo, dalla sede comune delle società e dalla commistione delle rispettive compagini sociali. Il condono tombale poteva definire i debiti fiscali, ma non impediva all'Amministrazione di verificare e disconoscere crediti IVA esposti in dichiarazione. Le censure relative alle sanzioni e al decreto di archiviazione sono state dichiarate inammissibili. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 1 e 4

    L'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

    Nel caso di cessioni immobiliari, la fatturazione o il pagamento anticipato, anche in esecuzione di un contratto preliminare, può anticipare il momento di effettuazione dell'operazione IVA e consentire la detrazione nei limiti dell'importo fatturato o pagato, salvo che l'operazione sia fittizia o fraudolenta.

  • Codice civile, artt. 1350 e 1351

    Il preliminare deve avere la stessa forma richiesta per il contratto definitivo; per i trasferimenti immobiliari è richiesta la forma scritta, ma non necessariamente l'atto pubblico. La mancanza dell'atto pubblico, da sola, non dimostra l'inesistenza dell'operazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi idonei a contestare l'effettività dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'esistenza e la reale finalità economica della transazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Il condono tombale può definire o estinguere debiti fiscali, ma non impedisce all'Amministrazione di verificare la spettanza dei crediti o delle detrazioni esposti dal contribuente.

  • Cass. civ., n. 12192 del 15 maggio 2008

    Il preliminare e il pagamento o la fatturazione dell'acconto sono normalmente sufficienti a realizzare il presupposto IVA, ma la detrazione può essere contestata se l'operazione è elusiva o fraudolenta.

  • Corte di giustizia UE, cause C-660/16 e C-661/16, Finanzamt Dachau/Kollroß, 31 maggio 2018

    Il diritto alla detrazione sorge con il pagamento dell'acconto quando le condizioni IVA sono soddisfatte, salvo che, già al momento del pagamento, il soggetto sapesse o non potesse ragionevolmente ignorare che la cessione o prestazione non si sarebbe realizzata.

Massime di principio

  • Un contratto preliminare immobiliare accompagnato da fattura o pagamento anticipato può essere sufficiente per far sorgere il diritto alla detrazione IVA, senza necessità dell'atto definitivo o dell'atto pubblico.
  • La forma del contratto non è l'unico elemento rilevante: l'Amministrazione e il giudice possono valutare complessivamente tutti gli indizi di effettività, sostanza economica e indipendenza dell'operazione.
  • Elementi come società con la stessa sede, soci comuni, assenza di flussi finanziari reali, mancata consegna o trasferimento dei beni e assenza di un concreto seguito contrattuale possono giustificare il disconoscimento della detrazione.
  • Quando l'operazione è contestata come inesistente o fittizia, il contribuente deve fornire documentazione concreta e coerente sui pagamenti, sulla disponibilità dei beni, sugli adempimenti contrattuali e sulla reale finalità economica.
  • Un condono fiscale non mette automaticamente al riparo i crediti IVA o le detrazioni: l'Amministrazione conserva il potere di verificarne la spettanza.
  • Un'archiviazione penale non vincola il giudice tributario, poiché il procedimento penale e quello fiscale sono autonomi e possono avere oggetto, prove e standard di valutazione differenti.

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