Sentenza del 03/10/2019 n. 24671 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazioni - Contratto preliminare - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE. In genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società contestavano il recupero dell'IVA portata in detrazione, sostenendo che il contratto preliminare di compravendita e permuta immobiliare, accompagnato dal pagamento anticipato e dall'emissione delle fatture, fosse sufficiente a rendere le operazioni imponibili ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Contestavano inoltre la necessità dell'atto pubblico o del contratto definitivo, l'accertamento della fittizietà delle operazioni, il riparto dell'onere della prova, gli effetti del condono tombale e il mancato esame di un decreto penale di archiviazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha confermato la legittimità del recupero dell'IVA detratta. La Corte ha chiarito che, in linea generale, il preliminare accompagnato dal pagamento o dalla fatturazione anticipata può far sorgere il presupposto IVA limitatamente all'importo pagato o fatturato; tuttavia, la detrazione può essere negata se, sulla base di elementi oggettivi e complessivi, l'operazione risulta fittizia, elusiva o fraudolenta. Nel caso concreto, la fittizietà è stata desunta dalla mancata prova dell'effettivo trasferimento immobiliare, dalla mancata stipula dell'atto definitivo, dalla sede comune delle società e dalla commistione delle rispettive compagini sociali. Il condono tombale poteva definire i debiti fiscali, ma non impediva all'Amministrazione di verificare e disconoscere crediti IVA esposti in dichiarazione. Le censure relative alle sanzioni e al decreto di archiviazione sono state dichiarate inammissibili. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 1 e 4
L'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Nel caso di cessioni immobiliari, la fatturazione o il pagamento anticipato, anche in esecuzione di un contratto preliminare, può anticipare il momento di effettuazione dell'operazione IVA e consentire la detrazione nei limiti dell'importo fatturato o pagato, salvo che l'operazione sia fittizia o fraudolenta.
Codice civile, artt. 1350 e 1351
Il preliminare deve avere la stessa forma richiesta per il contratto definitivo; per i trasferimenti immobiliari è richiesta la forma scritta, ma non necessariamente l'atto pubblico. La mancanza dell'atto pubblico, da sola, non dimostra l'inesistenza dell'operazione.
Codice civile, art. 2697
Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi idonei a contestare l'effettività dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'esistenza e la reale finalità economica della transazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Il condono tombale può definire o estinguere debiti fiscali, ma non impedisce all'Amministrazione di verificare la spettanza dei crediti o delle detrazioni esposti dal contribuente.
Cass. civ., n. 12192 del 15 maggio 2008
Il preliminare e il pagamento o la fatturazione dell'acconto sono normalmente sufficienti a realizzare il presupposto IVA, ma la detrazione può essere contestata se l'operazione è elusiva o fraudolenta.
Corte di giustizia UE, cause C-660/16 e C-661/16, Finanzamt Dachau/Kollroß, 31 maggio 2018
Il diritto alla detrazione sorge con il pagamento dell'acconto quando le condizioni IVA sono soddisfatte, salvo che, già al momento del pagamento, il soggetto sapesse o non potesse ragionevolmente ignorare che la cessione o prestazione non si sarebbe realizzata.
Massime di principio
- Un contratto preliminare immobiliare accompagnato da fattura o pagamento anticipato può essere sufficiente per far sorgere il diritto alla detrazione IVA, senza necessità dell'atto definitivo o dell'atto pubblico.
- La forma del contratto non è l'unico elemento rilevante: l'Amministrazione e il giudice possono valutare complessivamente tutti gli indizi di effettività, sostanza economica e indipendenza dell'operazione.
- Elementi come società con la stessa sede, soci comuni, assenza di flussi finanziari reali, mancata consegna o trasferimento dei beni e assenza di un concreto seguito contrattuale possono giustificare il disconoscimento della detrazione.
- Quando l'operazione è contestata come inesistente o fittizia, il contribuente deve fornire documentazione concreta e coerente sui pagamenti, sulla disponibilità dei beni, sugli adempimenti contrattuali e sulla reale finalità economica.
- Un condono fiscale non mette automaticamente al riparo i crediti IVA o le detrazioni: l'Amministrazione conserva il potere di verificarne la spettanza.
- Un'archiviazione penale non vincola il giudice tributario, poiché il procedimento penale e quello fiscale sono autonomi e possono avere oggetto, prove e standard di valutazione differenti.
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