Cassazione Penale, Sentenza n. 27474/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento per minaccia: il giudice di pace aveva assolto l'imputato, ma il Tribunale, in sede di appello promosso dalla persona offesa ai soli fini civili, aveva riformato la decisione e lo aveva condannato al risarcimento dei danni e alle spese. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, poi integrati da un motivo aggiunto. Ha dedotto: 1) motivazione apparente perché la sentenza avrebbe riprodotto in modo standardizzato la motivazione di altro provvedimento; 2) inosservanza di legge e mancata assunzione di prova decisiva per avere il Tribunale rinnovato l'istruttoria escutendo solo la persona offesa e non ammettendo altre prove difensive; 3) vizio motivazionale e violazione di legge perché la decisione si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza adeguato vaglio, senza riscontro con altre fonti, e perché i file audio prodotti dalla parte civile sarebbero inutilizzabili in quanto privi di hash, oltre alla contestazione sulla tempestività della querela; 4) violazione dell'art. 612 c.p. perché le espressioni incriminate sarebbero state rivolte ad altro soggetto, e non alla persona offesa; 5) con motivo aggiunto, incompetenza funzionale del Tribunale ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. Il Pubblico Ministero presso la Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio di appello da parte della competente sezione civile, mentre la parte civile ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo aggiunto sull'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., perché la norma non si applicava ratione temporis: la costituzione di parte civile era avvenuta nel 2021, quindi prima del 30 dicembre 2022, come chiarito dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulla motivazione apparente, osservando che l'uso di formule standardizzate non integra di per sé motivazione apparente se il testo si cala nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, rilevando che la rinnovazione istruttoria era stata correttamente limitata alle prove dichiarative già assunte in primo grado e non alle prove difensive non escusse e rinunciate; inoltre, nei ricorsi contro sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace non è deducibile il vizio di mancata assunzione di prova decisiva. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo: le doglianze sulla motivazione e sull'attendibilità della persona offesa non erano proponibili nei limiti dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p.; quanto ai file audio, il ricorrente non aveva assolto all'onere di specifica allegazione e, comunque, l'assenza di hash non comporta inutilizzabilità ma incide solo sull'attendibilità, profilo che la sentenza aveva affrontato; infondata anche la censura sulla querela, risultando il fatto datato 21 febbraio 2020 e la querela del 17 aprile 2020 tempestiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, perché la sentenza aveva già spiegato perché le minacce erano dirette alla persona offesa e, comunque, perché anche l'eventuale aberratio ictus avrebbe conservato la natura minacciosa della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
"Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili..."
La disciplina del rinvio al giudice civile competente si applica solo alle impugnazioni per soli interessi civili proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022; nel caso concreto non era applicabile per ragioni cronologiche.
art. 606 lett. b) c.p.p.
È il parametro invocato per asserite inosservanze di legge, ma le censure devono confrontarsi con la motivazione e con i limiti del vizio deducibile in cassazione.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti; la motivazione standardizzata non è apparente se si riferisce al caso concreto.
art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.
Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva non è deducibile nei ricorsi contro sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, per effetto del comma 2-bis.
art. 606 comma 2-bis c.p.p.
"Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)"
Restringe i motivi di ricorso avverso le sentenze di appello nel procedimento davanti al giudice di pace, precludendo il motivo relativo alla mancata assunzione di prova decisiva.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare il contenuto sintetico del richiamo ai motivi di ricorso.
art. 612 c.p.
La Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui le espressioni non sarebbero state rivolte alla persona offesa; la minaccia permane anche in ipotesi di aberratio ictus se il contenuto minaccioso è comunque diretto al destinatario individuato dalla sentenza.
art. 187, comma 2, c.p.p.
Nel dedurre l'inutilizzabilità di un atto, il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi da cui inferire le caratteristiche dell'atto stesso.
art. 350 comma 1 n. 5 c.p.c.
Richiamato solo dalla difesa nel primo motivo, ma in modo inconferente rispetto al giudizio penale.
art. 192 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo, ma la sentenza insiste sul corretto vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riscontro delle altre fonti probatorie.
art. 3.03.2026, memorie difensive e di replica
Le memorie della difesa e della parte civile hanno integrato il contraddittorio scritto nel giudizio camerale.
Massime di principio
- Nei ricorsi contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace, il sindacato di legittimità è ristretto e non consente di dedurre la mancata assunzione di prova decisiva oltre i limiti stabiliti dall'art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello, quando si riformi una decisione assolutoria sulla base di una diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva, riguarda le prove dichiarative effettivamente assunte in primo grado e non si estende alle prove non escusse o rinunciate.
- La motivazione è apparente solo quando si arresta a formule astratte e non affronta il caso concreto; l'utilizzo di schemi argomentativi standardizzati non è di per sé indice di vizio se la decisione mostra di calare i principi nel fatto specifico.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di documenti o supporti digitali deve indicare in modo specifico gli atti e gli elementi che fondano l'eccezione; la mera assenza di metadati di autenticazione, come il codice hash, può incidere sull'attendibilità ma non determina automaticamente inutilizzabilità.
- In tema di minaccia, la censura che contesta l'identificazione del destinatario deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale del giudice di merito; se la sentenza spiega perché l'offesa era rivolta alla persona offesa, la doglianza è inammissibile per aspecificità.
- La tempestività della querela va verificata in base alla data del fatto come ricostruita in sentenza e nel capo d'imputazione, e un motivo che ignori tale ricostruzione è manifestamente infondato.
- L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. opera solo per impugnazioni per soli interessi civili in procedimenti con costituzione di parte civile successiva al 30 dicembre 2022; per costituzioni anteriori la regola del rinvio al giudice civile non si applica.
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