Sentenza del 24/03/2016 n. 5855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla domanda di rimborso dell'IVA non detratta in applicazione delle limitazioni previste dall'art. 19-bis1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633/1972. Tali limitazioni erano state dichiarate incompatibili con il diritto dell'Unione europea per mancanza di previa consultazione del comitato IVA e per l'assenza di adeguati limiti temporali. L'Agenzia delle Entrate ha contestato il riconoscimento del rimborso, sostenendo in particolare che la società non avesse dimostrato l'inerenza e la strumentalità dei veicoli e dei relativi costi rispetto all'attività d'impresa, e che non avesse rispettato gli adempimenti documentali previsti dal D.L. n. 258/2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che il mancato rispetto delle formalità introdotte dal D.L. n. 258/2006 non comportasse la perdita del diritto al rimborso per chi avesse già presentato domanda e ricorso prima della pronuncia della Corte di giustizia. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che il diritto alla detrazione o al rimborso richiede la prova, a carico del contribuente, dell'inerenza e della strumentalità concreta dei beni e dei servizi rispetto all'attività imprenditoriale. Ha rigettato il quarto motivo relativo alla mancata pronuncia sulla deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, ritenendo comunque infondata la pretesa dell'Amministrazione di ridurre il rimborso per le minori imposte dirette conseguite dalla società. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
La detrazione spetta per gli acquisti effettuati nell'esercizio dell'impresa, purché sussista l'inerenza del bene o servizio all'attività imprenditoriale.
La qualifica di imprenditore non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare concretamente che il bene o servizio è inerente e strumentale all'attività esercitata. L'onere della prova grava sul contribuente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1, lettere c) e d)
Prevedeva limitazioni alla detrazione dell'IVA relativa ad autovetture, veicoli, carburanti, lubrificanti e servizi connessi.
Le limitazioni nazionali alla detrazione sono state ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea nelle modalità con cui erano state adottate; ciò consente la riespansione del diritto ordinario alla detrazione, ma solo previa prova dell'inerenza.
D.L. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, convertito dalla L. 10 novembre 2006, n. 278
Disciplina il rimborso dell'IVA indebitamente non detratta per gli acquisti indicati nell'art. 19-bis1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633/1972.
La disciplina sopravvenuta ha introdotto una procedura di rimborso, ma non ha fatto perdere il diritto a chi aveva già presentato tempestivamente domanda e ricorso secondo la disciplina previgente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Prevede il termine di decadenza per la proposizione della domanda di restituzione di tributi.
Le domande di rimborso già presentate devono rispettare il termine decadenziale previsto per la restituzione dei tributi; il contribuente può chiedere anche la restituzione integrale dell'imposta, secondo le regole probatorie vigenti al momento della domanda.
Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, n. 7, e art. 29
L'esclusione di beni dal regime della detrazione richiede il rispetto delle procedure europee, inclusa la previa consultazione del comitato consultivo IVA.
Uno Stato membro non può introdurre limitazioni alla detrazione senza rispettare le condizioni procedurali europee e senza indicare adeguatamente la durata delle misure.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel contenzioso sul rimborso o sulla detrazione IVA, spetta al contribuente provare l'utilizzo aziendale e l'inerenza dei beni e dei servizi.
Art. 111, comma 2, Cost., e art. 384 c.p.c.
Principi di ragionevole durata del processo e possibilità di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti.
L'omessa pronuncia su una questione non impone necessariamente il rinvio se la questione può essere risolta direttamente e il rinvio sarebbe inutile.
Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di rimborso dell'IVA indebitamente riscossa
Lo Stato membro deve, in linea di principio, rimborsare integralmente l'IVA che il soggetto passivo non ha potuto detrarre in violazione del diritto dell'Unione.
Il rimborso deve neutralizzare l'onere economico dell'imposta indebitamente sopportata dal contribuente. Non è legittimo ridurlo per il solo fatto che il contribuente abbia beneficiato di deduzioni ai fini delle imposte dirette o dell'IRAP.
Massime di principio
- Quando una limitazione nazionale alla detrazione IVA è dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può chiedere il rimborso dell'IVA non detratta, purché abbia agito tempestivamente e nel rispetto dei termini di decadenza applicabili.
- La mancata osservanza di formalità introdotte successivamente non comporta necessariamente la perdita del diritto se la domanda di rimborso e il ricorso erano già stati presentati prima dell'introduzione della nuova procedura.
- Il diritto al rimborso non è automatico: il contribuente deve dimostrare, con documentazione concreta, che i beni, i veicoli, i carburanti e i servizi erano inerenti e strumentali all'attività d'impresa.
- La semplice titolarità di un'attività imprenditoriale o la presunzione che ogni acquisto serva agli scopi sociali non sostituisce la prova dell'effettivo utilizzo aziendale.
- L'Amministrazione non può ridurre il rimborso dell'IVA illegittimamente non detratta compensandolo con il vantaggio fiscale derivante dalla deduzione dei relativi costi ai fini delle imposte dirette o dell'IRAP.
- In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente vinta da una parte: il giudice di rinvio deve riesaminare la prova dell'inerenza e determinare l'importo effettivamente rimborsabile.
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