Sentenza del 20/04/2018 n. 1821 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Pubblicità - Esposizione del marchio di fabbrica sui silos - Esenzione prevista per marchio apposto sulle macchine da cantiere - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità dell'esposizione di un marchio di fabbrica sui silos o sulle macchine da cantiere, invocando l'esenzione prevista dal d.m. MEF 26 luglio 2012 per il marchio apposto sulle macchine da cantiere. La questione consisteva nello stabilire se la raffigurazione fosse un semplice marchio di fabbrica, esente, oppure contenesse anche un messaggio promozionale o distintivo del prodotto, tale da integrare una forma di pubblicità ai sensi del d.lgs. 507/1993.
La decisione
La pretesa di esenzione non è stata riconosciuta in via automatica. Il d.m. MEF 26 luglio 2012 non esclude in assoluto il potere impositivo dei Comuni sulle macchine da cantiere, ma disciplina esclusivamente il marchio di fabbrica. Se la raffigurazione eccede il semplice segno distintivo del produttore e contiene un messaggio pubblicitario, trova applicazione la disciplina dell'imposta sulla pubblicità prevista dal d.lgs. 507/1993. Spetta al Comune verificare concretamente il contenuto e la funzione della raffigurazione.
Norme richiamate
d.m. MEF 26 luglio 2012
L'esenzione riguarda il marchio di fabbrica apposto sulle macchine da cantiere, ma non opera per qualsiasi raffigurazione presente sui macchinari o sui silos. Non è quindi esclusa a priori l'imposizione comunale.
La disciplina dell'imposta sulla pubblicità si applica quando la raffigurazione non costituisce un semplice marchio di fabbrica, ma veicola anche un messaggio promozionale o comunque pubblicitario.
Massime di principio
- L'esenzione per il marchio di fabbrica deve essere interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente a ogni scritta, logo o raffigurazione esposta su macchinari, silos o altri beni.
- È necessario distinguere tra il semplice segno identificativo del produttore e una comunicazione che promuove, valorizza o rende riconoscibile un prodotto o servizio: solo la prima ipotesi può beneficiare dell'esenzione.
- Il Comune può effettuare una valutazione concreta della raffigurazione, considerando testo, dimensioni, visibilità, contesto e funzione del messaggio, senza potersi limitare a qualificarla formalmente come marchio.
- In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare che l'esposizione svolge esclusivamente una funzione identificativa del marchio e non contiene elementi promozionali ulteriori.
- La presenza di un marchio registrato non esclude automaticamente l'imposta: anche un marchio può essere utilizzato con modalità e contenuti tali da costituire pubblicità.
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