Sentenza del 25/10/2016 n. 1150 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSOTRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI - SOCIETA' DI COMODO - DINIEGO DISAPPLICAZIONEDELLA RELATIVA NORMATIVA - DECORSO DEL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO -CONSEGUENZE. In tema di giudizi sul diniego di disapplicazione della normativa sullesocietà di comodo, la decadenza dal potere di accertamento per effetto dellospirare del termine relativo, comporta la cessazione della materia delcontendere per sopravvenuta carenza d'interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, dovuta alla scadenza del relativo termine, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul diniego di disapplicazione. Di conseguenza, il giudizio si è concluso con la cessazione della materia del contendere.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo. Nel corso del giudizio è tuttavia decorso il termine entro il quale l'Amministrazione poteva esercitare il potere di accertamento relativo al periodo d'imposta interessato. La questione era quindi se tale decadenza incidesse sull'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
Normativa sulle società di comodo
La normativa può essere oggetto di richiesta di disapplicazione; il relativo diniego è suscettibile di giudizio. Tuttavia, se nel frattempo l'Amministrazione decade dal potere di accertamento per decorso del termine, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
Termini di decadenza dal potere di accertamento
La scadenza del termine impedisce all'Amministrazione di emettere validamente l'accertamento relativo al periodo interessato e rende inutile la prosecuzione della controversia sul diniego di disapplicazione.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari l'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione; se sopravviene un fatto che rende non più possibile o utile l'accertamento, il giudizio può chiudersi per cessazione della materia del contendere.
- La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento può eliminare l'utilità pratica di una decisione sul diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una piena vittoria nel merito del contribuente, ma indica che la controversia non richiede più una decisione perché è venuto meno l'interesse concreto alla pronuncia.
- In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto la data di scadenza del termine di accertamento e se, prima di tale scadenza, sia stato validamente notificato un atto idoneo a conservarne l'efficacia.
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