Sentenza del 27/09/2017 n. 935 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Agevolazioni -registro - imposte ipotecarie e catastali - art. 3, comma 14, del d.l. n. 669del 1996 - causa di forza maggiore - esclusione. Sanzioni - difetto dicolpevolezza - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del ricorrente è stata respinta. La mancata rivendita entro il termine agevolato è stata ricondotta al normale rischio d'impresa e la crisi del mercato immobiliare non è stata considerata una causa di forza maggiore idonea a impedire il disconoscimento dell'agevolazione. È stata esclusa anche la possibilità di evitare le sanzioni per difetto di colpevolezza, poiché la situazione addotta non escludeva la responsabilità del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali prevista dall'art. 3, comma 14, del d.l. n. 669 del 1996, nonostante la mancata rivendita degli immobili entro il termine stabilito. La mancata rivendita veniva giustificata dalla crisi del mercato immobiliare, invocata come causa di forza maggiore, e si contestava inoltre l'applicazione delle sanzioni per assenza di colpevolezza.
Norme richiamate
Art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 669 del 1996
La norma subordina il beneficio fiscale sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali al rispetto del termine previsto per la rivendita degli immobili. Il mancato rispetto del termine comporta il disconoscimento dell'agevolazione.
Massime di principio
- Gli eventi riconducibili alle normali oscillazioni o difficoltà del mercato, come una crisi immobiliare o la mancata vendita degli immobili, sono normalmente considerati parte del rischio d'impresa e non costituiscono causa di forza maggiore.
- Per invocare la forza maggiore è necessario dimostrare un evento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo del contribuente e realmente impeditivo dell'adempimento.
- Il mancato rispetto dei termini previsti per un'agevolazione fiscale comporta ordinariamente la perdita del beneficio, salvo che una specifica disposizione consenta una proroga o riconosca espressamente una causa di esonero.
- La difficoltà economica o commerciale, da sola, non esclude la colpevolezza ai fini delle sanzioni tributarie; occorre provare l'assenza di rimproverabilità concreta nella violazione.
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