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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26689/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava la loro responsabilità, quale amministratori di fatto della MR Perforazioni s.r.l., per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Hanno dedotto (1) vizio di motivazione perché la Corte di merito avrebbe confuso criteri civilistici di appostazione contabile con i parametri probatori del processo penale e non avrebbe adeguatamente valutato elementi (scontrini, estratti conto, ricariche PostePay) che dimostrerebbero l'impiego delle somme per attività aziendali svolte in trasferta; (2) mancata assunzione di prove decisive: non è stata escussa la testimonianza di Singh Satnam (che, secondo la difesa, avrebbe potuto chiarire i pagamenti in contanti) né è stata disposta una nuova perizia contabile richiesta dai difensori.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli complessivamente infondati. Ha confermato che la rinnovazione istruttoria in appello è straordinaria e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; ha ritenuto non denunciabile in cassazione la mancata effettuazione della perizia (mezzo di prova neutro) e ha escluso la censura sulla mancata assunzione del teste perché non risulta che la sua escussione fosse stata richiesta in primo grado ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., e la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto generiche le allegazioni difensive e plausibile la ricostruzione che gli imputati usarono più società e occultarono un conto corrente al curatore. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 1 legge fallimentare

    Riferita dall'appello originario (esclusione dell'aggravante da parte della Corte d'appello); la Cassazione registra la decisione di merito che ha escluso tale aggravante ma non effettua un'interpretazione sostanziale della norma in questa pronuncia.

  • art. 173, comma 1 d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla esposizione dei motivi: la Cassazione considera i motivi trattati nei limiti consentiti dalla regolamentazione dell'impugnazione.

  • art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    Citato a titolo di principio giurisprudenziale: la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale e il giudice di appello ha discrezionalità, sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la rilevanza in cassazione della mancata perizia, dovendo questa essere inquadrata come mezzo di prova neutro e non come prova decisiva per i fini dell'impugnazione per cassazione.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    La mancata ammissione di una prova testimoniale può essere dedotta in cassazione solo se quella prova era stata richiesta formalmente ai sensi di questo articolo; nel caso non risulta che i difensori abbiano effettuato tale richiesta in primo grado, perciò l'eccezione è inammissibile.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per attribuire ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruzione in appello è misura eccezionale: il giudice di appello può rifiutarla se ritiene di poter decidere con gli atti esistenti e tale decisione è sindacabile in cassazione solo se carente di motivazione.
  • La mancata esecuzione di una perizia richiesta non costituisce di per sé motivo decisivo di cassazione, poiché la perizia è considerata mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
  • Una prova testimoniale può essere dedotta come 'non assunta' in cassazione solo se era stata previamente richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p.; l'omessa richiesta in primo grado rende la censura inammissibile.
  • Nella valutazione di fatti di bancarotta fraudolenta, la Corte può valorizzare elementi quali la gestione di più società per le stesse attività e la mancata comunicazione al curatore di conti o beni, che possono integrare indizi di distrazione o occultamento anche in assenza di registrazioni contabili favorevoli alla difesa.
  • Le ricostruzioni basate su scontrini o documenti non intestati alla società devono essere specificamente collegati alla destinazione aziendale per prevalere sulla valutazione peritale e contabile: mere ricostruzioni generiche o non corroborate possono essere ritenute insufficienti.

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