Sentenza del 07/11/2022 n. 32717 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata della lite da parte della società acquirente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione di merito; le spese giudiziali sono poste a carico di chi le ha anticipate e non è stato applicato il doppio contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione di imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale relativo a vendita di appezzamento di terreno, con contestazione riguardo al criterio di valutazione adottato dall'amministrazione finanziaria
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
Stabilisce che il criterio principale per la valutazione ai fini fiscali è la comparazione, mentre il reddito netto e gli investimenti immobiliari sono elementi residuali
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
Prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, estinguendo il procedimento e producendo effetti anche per le parti per cui la controversia non è più pendente
Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 721
Conferma che la definizione agevolata estingue il procedimento per cessazione della materia del contendere
Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
Il doppio contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non per definizione agevolata
Massime di principio
- In controversie tributarie, la definizione agevolata prevista dalla normativa può estinguere il procedimento e determinare la cessazione della materia del contendere, rendendo inammissibili ulteriori ricorsi
- Il criterio principale di valutazione fiscale deve essere la comparazione, mentre altri elementi sono considerati residuali e non possono sostituirlo
- Il pagamento del doppio contributo unificato si applica solo in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, non in caso di definizione agevolata della lite
- La definizione raggiunta da uno dei coobbligati nella controversia giova anche agli altri coobbligati, estinguendo la controversia anche per questi ultimi
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