Sentenza del 03/10/2019 n. 24675 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco di cui all'art. 110, comma 7, TULPS - Imposta ex art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 - Pagamento in un'unica soluzione - Obbligo - Sussistenza - Frazionamento dell'imposta - Condizioni - Apparecchi rimossi o demoliti entro il 31 maggio 2004 - Frazionamento dell'imposta in relazione all'effettivo utilizzo - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) versata per l’intero anno 2004. La società sosteneva che, avendo rimosso e demolito gli apparecchi entro il 31 maggio 2004, l’imposta dovesse essere rideterminata in proporzione ai soli mesi di effettivo utilizzo. L’Agenzia contestava tale impostazione, sostenendo che l’imposta, determinata forfettariamente su base annuale, dovesse essere pagata integralmente e in un’unica soluzione per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio. Il frazionamento in base all’effettivo utilizzo era previsto esclusivamente per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il rimborso alla società e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che la successiva rimozione o demolizione degli apparecchi entro il 31 maggio 2004 non consente di frazionare l’ISI in proporzione al periodo di utilizzo. Per il 2004 il legislatore aveva già previsto una misura d’imposta ridotta, proprio in considerazione del mutamento del regime degli apparecchi. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 14-bis del d.P.R. n. 640 del 1972
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1° gennaio.
L’ISI sugli apparecchi già posseduti al 1° gennaio è determinata su base forfettaria annuale e deve essere versata integralmente. Il ragguaglio al periodo di effettivo utilizzo è ammesso soltanto per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo.
Art. 110, comma 7, del r.d. n. 773 del 1931 (TULPS)
Individua le categorie di apparecchi e congegni da intrattenimento soggetti alla disciplina tributaria e amministrativa oggetto della controversia.
Art. 22, comma 3, della legge n. 289 del 2002
Gli apparecchi dovevano essere rimossi e demoliti entro il 31 maggio 2004, salvo riconversione.
L’obbligo di rimozione o demolizione degli apparecchi non convertiti non incide sull’obbligo di pagamento dell’ISI annuale già sorto.
Art. 39 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003
Contribuisce a definire il mutamento del regime giuridico degli apparecchi e la disciplina applicabile alle diverse tipologie.
Art. 1, comma 496, della legge n. 311 del 2004
È richiamato nel quadro normativo complessivo relativo alla disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti nel periodo controverso.
Cass., Sez. V, 18 marzo 2015, n. 5359
Precedente conforme utilizzato dalla Corte per ribadire il principio dell’integralità del pagamento dell’ISI per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio.
Massime di principio
- Quando un’imposta è determinata forfettariamente su base annuale e la legge stabilisce il pagamento in un’unica soluzione, la successiva cessazione dell’attività, rimozione o distruzione del bene normalmente non consente di commisurare l’imposta al periodo di utilizzo effettivo, salvo un’espressa previsione normativa.
- Le eccezioni al pagamento integrale devono essere interpretate restrittivamente: in questo caso il frazionamento era ammesso solo per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo, non per quelli già posseduti al 1° gennaio.
- Una riduzione legislativa dell’importo annuale può rappresentare il meccanismo con cui il legislatore tiene conto di un previsto utilizzo limitato o di un mutamento normativo; non implica automaticamente un ulteriore rimborso proporzionale.
- Ai fini dell’ISI, il presupposto individuato dalla Corte è l’installazione dell’apparecchio, non il suo effettivo funzionamento o utilizzo giornaliero.
- La demolizione obbligatoria di un apparecchio può evitare l’imposta relativa a un nuovo regime fiscale conseguente alla riconversione, ma non elimina l’obbligo tributario annuale già sorto secondo la classificazione originaria.
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