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Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 259 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Francia - nozione di sicurezza sociale comprensiva dei trattamenti di natura sia assistenziale che previdenziale - Sussite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2009 sulla pensione INPS, sostenendo che, essendo residente in Francia e avendo dichiarato in Francia la pensione italiana, il reddito fosse imponibile esclusivamente nello Stato di residenza. L'Ufficio sosteneva invece che l'art. 18, comma 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia attribuisse all'Italia il potere impositivo sulle pensioni e sulle altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale. La controversia riguardava quindi se la pensione di vecchiaia INPS rientrasse nella nozione convenzionale di sicurezza sociale.

La decisione

La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che la pensione di vecchiaia, essendo collegata ai contributi versati e a un rapporto previdenziale, dovesse essere tassata nello Stato di residenza, mentre la nozione di sicurezza sociale avrebbe riguardato soltanto prestazioni assistenziali. In appello, tuttavia, il Collegio ha accolto la tesi dell'Ufficio, adeguandosi al successivo orientamento della Corte di cassazione, secondo cui la nozione di sicurezza sociale comprende sia le prestazioni assistenziali sia quelle previdenziali, inclusa la pensione di vecchiaia INPS. La pensione è quindi imponibile in Italia, cioè nello Stato che la eroga. Il rimborso non è stato riconosciuto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate a causa dei precedenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia

    Le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato sono imponibili in detto Stato.

    La disposizione costituisce una deroga alla regola ordinaria secondo cui le pensioni private sono generalmente imponibili nello Stato di residenza del percettore. La nozione di sicurezza sociale è interpretata in senso ampio e comprende sia trattamenti assistenziali sia previdenziali, inclusi tutti i principali tipi di pensione INPS, tra cui la pensione di vecchiaia.

  • Art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia

    È stato richiamato dall'Ufficio in relazione al meccanismo del credito d'imposta per le imposte eventualmente pagate nell'altro Stato, ma la decisione ha fondato l'esito principalmente sull'art. 18, comma 2, individuando l'Italia come Stato titolare della potestà impositiva.

  • Cassazione, sentenza n. 14598/2018

    La pensione di anzianità percepita dall'INPS da un cittadino italiano residente in Francia è imponibile nello Stato in cui viene pagata, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Convenzione Italia-Francia.

    La sentenza è stata utilizzata per confermare che il riferimento convenzionale alla sicurezza sociale comprende i trattamenti previdenziali INPS e non soltanto le prestazioni assistenziali.

Massime di principio

  • Quando una convenzione contro le doppie imposizioni contiene una disciplina speciale per le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, tale disciplina prevale sulle regole generali relative alle pensioni private.
  • Per la Convenzione Italia-Francia, la nozione di sicurezza sociale deve essere normalmente interpretata in senso ampio: comprende sia prestazioni assistenziali sia previdenziali, incluse le pensioni INPS di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità.
  • La pensione INPS percepita da un residente fiscale in Francia può essere imponibile in Italia se rientra nella clausola convenzionale sulle somme pagate in applicazione della sicurezza sociale italiana.
  • La mera dichiarazione della pensione nello Stato di residenza non determina, da sola, il diritto al rimborso dell'imposta trattenuta in Italia; occorre verificare quale Stato abbia potestà impositiva secondo la convenzione applicabile.
  • Qualora siano state pagate imposte in entrambi gli Stati, il rimedio può consistere nell'applicazione del meccanismo convenzionale del credito d'imposta, se previsto e nei limiti stabiliti dalla convenzione e dalla normativa interna.

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