Sentenza del 28/12/2016 n. 27145 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva riconosciuto il diritto di C.P. al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro nel 2001 sull'incentivo alle dimissioni. Il contribuente aveva fondato la richiesta sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva dichiarato contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che applicava un'aliquota ridotta in base a soglie di età differenti per uomini e donne. L'Agenzia sosteneva che il termine quadriennale di decadenza per chiedere il rimborso decorresse dalla data del versamento o della ritenuta, e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, anche quando l'imposta sia successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, il termine quadriennale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dalla data della sentenza europea. Poiché la domanda di rimborso era stata presentata nel marzo 2009, oltre 48 mesi dopo la ritenuta effettuata nel 2001, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per la presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis
era prevista un'aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate in favore dei lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini
La disposizione prevedeva un trattamento fiscale differenziato per età e sesso sugli incentivi alle dimissioni; tale disciplina è stata successivamente ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
La direttiva è stata utilizzata dalla Corte di giustizia per dichiarare incompatibile con il diritto dell'Unione la diversa soglia anagrafica prevista per uomini e donne ai fini dell'aliquota fiscale agevolata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il diritto al rimborso delle ritenute o imposte sui redditi deve essere esercitato entro 48 mesi dalla data del versamento, anche se l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione viene dichiarata solo successivamente.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani
La pronuncia ha dichiarato incompatibile con la direttiva europea sulla parità di trattamento la normativa italiana che stabiliva aliquote agevolate sulla base di soglie di età diverse per lavoratori uomini e donne, ma non ha fatto decorrere nuovamente il termine nazionale di decadenza per il rimborso.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13676/2014
Ha stabilito che la dichiarazione di incompatibilità di un'imposta con il diritto dell'Unione non sposta la decorrenza del termine di decadenza per il rimborso: il termine decorre dal versamento dell'imposta e non dalla successiva sentenza europea.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta o di una ritenuta sui redditi, il termine di decadenza ordinario decorre normalmente dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla data in cui una sentenza nazionale o europea dichiara illegittima la norma applicata.
- Una successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea può accertare l'incompatibilità della normativa nazionale, ma non necessariamente riapre o proroga i termini già scaduti per chiedere il rimborso.
- In presenza di una possibile illegittimità fiscale o incompatibilità con il diritto europeo, è prudente presentare l'istanza di rimborso entro il termine previsto dalla legge, anche prima della definizione giudiziale della questione.
- Il superamento del termine di decadenza impedisce l'esame nel merito della pretesa restitutoria, anche se l'imposta è stata applicata sulla base di una norma successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della proposizione della controversia, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti o non univoci.
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