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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28745/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici relativi agli anni 2016 e 2017, proposta da un’utente del servizio idrico nei confronti dell’ente locale gestore. Il giudice di pace ha accolto la domanda e ha dichiarato non dovuto l’importo richiesto in fattura, ritenendo maturata la prescrizione biennale in applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 205/2017. L’ente locale ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 205/2017, sostenendo che il termine di prescrizione biennale non poteva applicarsi a una fattura riferita a consumi il cui corrispettivo era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la decisione del giudice di pace, resa su causa di valore inferiore a 1.100 euro e in relazione a un contratto non dedotto come concluso mediante moduli o formulari, era una sentenza di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., impugnabile solo con appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre alla revocazione per motivi ordinari. Ne consegue che non era esperibile il ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli ammessi per l’appello limitato. La Corte ha anche osservato che, se pure si fosse trattato di contratto concluso mediante moduli o formulari, la decisione sarebbe stata comunque appellabile e non ricorribile per cassazione. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, L. n. 205/2017

    art. 10 (rectius art. 1, comma 10)

    richiamato dal ricorrente come fonte del termine di prescrizione biennale; la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di mezzo di impugnazione esperibile.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    appello a motivi limitati

    contro la sentenza del giudice di pace resa secondo equità necessaria è esperibile solo l’appello con motivi limitati, non il ricorso per cassazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    giudizio di equità necessaria

    la sentenza del giudice di pace in causa di modesto valore, non avente ad oggetto contratto concluso mediante moduli o formulari, è decisione secondo equità necessaria e dunque soggetta al regime impugnatorio speciale.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; una sentenza di primo grado appellabile non è direttamente ricorribile per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato sono stati dichiarati sussistenti a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice di pace resa in materia di equità necessaria, quando la causa abbia valore inferiore alla soglia di legge e non si tratti di contratto concluso mediante moduli o formulari, è impugnabile solo con appello a motivi limitati; il ricorso per cassazione è inammissibile.
  • Il regime delle impugnazioni dipende dalla natura della decisione e dal relativo grado: una sentenza di primo grado appellabile non può essere proposta direttamente in cassazione se la legge prevede un rimedio diverso e speciale.
  • Anche quando si controverta sulla corretta applicazione di una norma sostanziale, il giudice di legittimità deve verificare preliminarmente l’ammissibilità del mezzo di impugnazione; in difetto, non esamina il merito della censura.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancata costituzione dell’intimato comporta che non siano liquidate le spese processuali in suo favore.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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