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Ordinanza

Ordinanza n. 252/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 10 Bagni e discoteca Lido (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 10 Bagni e discoteca Lido (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 10 Bagni e discoteca Lido (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 10 Bagni e discoteca Lido (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93” (doc. n. 5);

Giustizia amministrativa202600637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di non recepimento della perizia sull’indennizzo al concessionario uscente e atti di indizione della gara per la nuova concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 10, compresa la lex specialis

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune ha ritenuto non utilizzabile la perizia predisposta per quantificare l’indennizzo e l’equa remunerazione spettanti al concessionario uscente, nonché gli atti successivi di indizione della gara e la lex specialis, nella parte relativa al lotto n. 10. Ha dedotto, in particolare: 1) l’illegittima espunzione dal bando della previsione dell’indennizzo; 2) l’illegittima mancata indicazione dell’indennizzo nel bando; 3) l’illegittimità della valutazione comunale di erroneità della perizia, anche per violazione dei criteri ritenuti applicabili; 4) l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione per l’incerta distinzione tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e di difficile rimozione; 5) l’illegittimità dei criteri di valutazione dell’offerta relativi alla demolizione di opere di difficile rimozione, alla prevalenza di opere di facile rimozione, alla relazione sugli investimenti, alla rinuncia a una porzione dell’area da destinare a spiaggia libera e all’offerta di contributi economici per servizi pubblici. Il Comune ha eccepito e il Collegio ha rilevato l’assenza di lesività immediata delle clausole contestate, oltre alla mancata impugnazione delle precedenti note comunali del 17 e 25 marzo 2026, contenenti i criteri per la determinazione dell’indennizzo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto le censure, in via principale, inammissibili per difetto di interesse attuale, poiché l’omessa previsione dell’indennizzo e i criteri di valutazione contestati non impediscono la partecipazione alla gara, non precludono la formulazione di un’offerta competitiva e non attribuiscono un vantaggio indebito agli altri concorrenti. Ha precisato che il Comune non ha negato in astratto il diritto all’indennizzo, ma ha ritenuto non utilizzabile, allo stato, la perizia relativa alla ricorrente, salva la successiva dimostrazione dell’indennizzo nell’an e nel quantum. La censura sulla perizia è stata inoltre ritenuta irricevibile per la mancata impugnazione delle note comunali del 17 e 25 marzo 2026 e, comunque, infondata: in assenza dei decreti attuativi, è stato ritenuto corretto fare riferimento al parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, considerando i soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili, mentre lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente è stato qualificato come atto preparatorio privo di efficacia precettiva. Le ulteriori censure sulla lex specialis sono state giudicate infondate: la documentazione di gara consentiva di conoscere la consistenza dei beni; i punteggi relativi alla demolizione o alla prevalenza di opere amovibili erano collegati agli obiettivi di riqualificazione del litorale e subordinati al rispetto della normativa e, ove necessario, al nulla osta dell’Agenzia del Demanio; la relazione sugli investimenti aveva funzione illustrativa; il punteggio per la destinazione di una parte dell’area a spiaggia libera perseguiva un obiettivo previsto dalla normativa regionale; i contributi economici volontari per servizi pubblici erano coerenti con le finalità indicate dalla legge. Il TAR ha inoltre escluso il periculum in mora: il danno dedotto era eventuale, patrimoniale e risarcibile per equivalente; non era stata dimostrata una distorsione irreversibile della gara; il Comune aveva concesso un termine più ampio per la presentazione dell’offerta. Nella comparazione degli interessi ha prevalso l’interesse pubblico a evitare indennizzi erroneamente determinati, suscettibili di alterare la competizione e la sostenibilità economica della nuova concessione. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune 800 euro, oltre oneri di legge, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda per l’assenza di fumus e periculum.

  • art. 4 l. 118/2022

    Costituisce il riferimento normativo per le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime e consente di prevedere criteri e punteggi diretti a valorizzare la riqualificazione della costa, l’accessibilità, la fruibilità e la qualità dei manufatti e dei servizi.

  • art. 4, comma 9, l. 118/2022

    Prevede l’indennizzo e l’equa remunerazione in favore del concessionario uscente, da riconoscere quando ne siano correttamente dimostrati l’an e il quantum; la mancata quantificazione nella gara non equivale alla negazione astratta del diritto.

  • art. 49 cod. nav.

    Il criterio relativo alla demolizione delle opere di difficile rimozione non è stato ritenuto incompatibile con la norma, poiché il progetto deve rispettare la normativa vigente e può beneficiare del punteggio ove munito del nulla osta dell’Agenzia del Demanio.

  • art. 11-bis l.r. Liguria n. 13/1999

    Individua l’obiettivo di incrementare fino al 40% del fronte totale delle aree balneabili la quota di spiagge libere o libere attrezzate; tale finalità può essere perseguita anche mediante la rinuncia volontaria del concessionario a una porzione dell’area.

Massime di principio

  • La clausola della lex specialis che omette, in una gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima, la quantificazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente non è immediatamente lesiva quando non impedisce la partecipazione, non rende impossibile formulare un’offerta competitiva e non esclude in astratto il successivo riconoscimento dell’indennizzo, purché ne siano dimostrati an e quantum.
  • L’amministrazione può rinviare a una fase successiva la determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente quando la perizia disponibile non consenta di determinarlo correttamente; tale scelta non integra, di per sé, una negazione del diritto all’indennizzo.
  • In assenza di decreti attuativi, la quantificazione dell’indennizzo può essere parametrata ai soli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili, secondo i criteri desumibili dal parere del Consiglio di Stato richiamato dal giudice; uno schema di bando tipo meramente preparatorio e privo di effetti precettivi non costituisce parametro vincolante di legittimità.
  • Le clausole di gara non escludenti, che attribuiscono punteggi premiali per interventi di riqualificazione del litorale, prevalenza di opere amovibili, aumento delle spiagge libere o contributi volontari a servizi pubblici, non sono immediatamente impugnabili e sono legittime se collegate a finalità normative e formulate nel rispetto della disciplina applicabile.
  • In sede cautelare manca il periculum in mora quando il pregiudizio dedotto è meramente patrimoniale, eventuale e risarcibile per equivalente, e non è dimostrata una compromissione irreversibile della procedura di gara.
  • Nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse pubblico a evitare che indennizzi erroneamente determinati gravino sulla procedura e alterino la competizione o la sostenibilità economica della nuova concessione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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