Sentenza del 17/04/2015 n. 7855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le sanzioni doganali applicate alla CO.MA.CO. s.p.a. per l'importazione di banane dal Sud America, effettuata tra il 12 ottobre 1998 e il 7 aprile 2000 sulla base di certificati AGRIM risultati falsi secondo un rapporto OLAF. La società contestava l'atto sanzionatorio sostenendo, tra l'altro, la scusabilità dell'errore per non avere rilevato la falsità dei certificati. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia delle Dogane aveva quindi proposto ricorso per cassazione; la società aveva resistito e proposto ricorso incidentale.
La decisione
Durante il giudizio di cassazione, la Commissione Europea aveva parzialmente accolto la domanda di sgravio dei dazi e, successivamente, le parti avevano stipulato una transazione il 25 novembre 2014, dichiarando di non avere più nulla da pretendere reciprocamente. La Corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La transazione ha sostituito la regolamentazione contenuta nella sentenza precedente, che è stata caducata e non ha acquisito efficacia di giudicato sostanziale. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303
Sanzioni relative ai tributi doganali evasi
La disposizione costituiva la base normativa dell'atto di contestazione delle sanzioni notificato alla società importatrice.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
Consente alla Corte di cassazione di cassare la sentenza senza rinvio quando, per il venir meno della controversia, non è più possibile o necessario procedere a una decisione sul merito.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una transazione che elimina ogni reciproco interesse alla prosecuzione del giudizio, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione favorevole nel merito per una delle parti: la sentenza impugnata viene caducata e non produce giudicato sostanziale sulla pretesa controversa.
- La transazione intervenuta durante il giudizio sostituisce la disciplina stabilita dalle precedenti decisioni, se risulta effettivamente idonea a definire integralmente la controversia.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate integralmente quando entrambe le parti lo chiedono concordemente.
- L'esito processuale formale non individua un vincitore sostanziale: la qualificazione del ricorrente come vincitore riflette soltanto il fatto che la sua impugnazione ha portato alla cassazione della sentenza, mentre la controversia è stata definita mediante accordo transattivo.
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