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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36402/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato con distinti ricorsi la sentenza del 12 marzo 2026 della Corte d'appello di Reggio Calabria. Il primo ricorrente ha contestato: 1) la valutazione della sua partecipazione, a titolo di concorso, nel reato previsto dall'art. 493-ter c.p., sostenendo che mancassero elementi per affermare la conoscenza della provenienza illecita della carta di credito utilizzata dal coimputato; 2) la mancata qualificazione del fatto come tentativo; 3) il mancato ricorso a una pena sostitutiva della detenzione. Il secondo ricorrente ha contestato: 1) la riqualificazione del fatto descritto al capo c), dalla fattispecie indicata nell'imputazione ai sensi dell'art. 334 c.p. a quella colposa prevista dall'art. 335 c.p., deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; 2) l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 335 c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La decisione impugnata aveva ritenuto, quanto al primo ricorrente, che le immagini di sorveglianza documentassero la sua partecipazione attiva alla scelta della merce e che tale condotta fosse incompatibile con l'asserita ignoranza circa la carta; quanto al secondo, che questi avesse trasportato senza autorizzazione sulla pubblica via il veicolo affidatogli in custodia, esponendolo anche potenzialmente a furto o danneggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, il motivo sulla partecipazione al reato ex art. 493-ter c.p. è stato giudicato generico e non correlato alla motivazione d'appello, che aveva valorizzato le immagini di sorveglianza; la censura sulla configurabilità del tentativo è stata ritenuta non proposta in appello e, comunque, manifestamente infondata, poiché l'indebito uso a fini di profitto di una carta di credito altrui integra il reato anche se la transazione non va a buon fine e non si verificano profitto o danno. È stata inoltre dichiarata inammissibile e manifestamente infondata la doglianza sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva: la Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla prognosi negativa della finalità rieducativa, valutata anche alla luce della capacità a delinquere. Quanto al secondo ricorrente, sono stati ritenuti manifestamente infondati i motivi sulla riqualificazione e sulla responsabilità: la riqualificazione dall'art. 334 all'art. 335 c.p. era meramente formale, poiché la contestazione descrittiva menzionava la colpa e la sentenza di primo grado aveva già attribuito la responsabilità a tale titolo; risultavano rispettate le garanzie di prevedibilità, possibilità di difesa e assenza di peggioramento sanzionatorio. La censura sulla responsabilità non si confrontava adeguatamente con la motivazione d'appello, che aveva individuato la condotta colposa nel trasporto non autorizzato del veicolo sulla pubblica via. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto non formulato in termini consentiti, essendo il diniego motivato con riferimento agli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integri il delitto di cui art. 493-ter cod. pen., indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine

    Il delitto si perfeziona con l'indebito utilizzo della carta altrui a fini di profitto, senza che occorrano l'effettivo conseguimento del profitto, un danno o il buon esito della transazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità

    Il motivo d'impugnazione deve confrontarsi con le ragioni della decisione contestata; la mancata correlazione e la conseguente genericità comportano l'inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    È inammissibile in cassazione la censura che, nei casi in cui è richiesta la previa deduzione, non sia stata proposta con l'appello.

  • art. 133 c.p.

    in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, sia vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità

    La scelta sulle pene sostitutive deve essere esercitata considerando i criteri dell'art. 133 c.p.; se adeguatamente motivata, la valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in cassazione.

  • art. 6 CEDU

    il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio

    La riqualificazione giuridica in appello, anche se impugnante è il solo imputato e senza rinnovazione dell'istruttoria, è compatibile con il giusto processo quando la nuova qualificazione sia prevedibile, l'imputato possa difendersi e non vi sia aggravamento del trattamento sanzionatorio.

  • art. 334 c.p.

    nonostante nella rubrica venisse contestato il reato di cui all’art. 334 cod. pen., nella parte descrittiva della condotta risultava espressamente menzionata la “colpa”, dovendo pertanto ritenersi, di fatto, contestato il diverso reato di cui all’art. 335 cod. pen.

    Nel caso concreto, l'indicazione della colpa nella descrizione del fatto ha consentito di considerare sostanzialmente contestata la diversa fattispecie colposa, nonostante il diverso riferimento normativo nella rubrica.

  • art. 335 c.p.

    la condotta colposa dell’imputato fosse consistita nell’aver trasportato, senza autorizzazione, sulla pubblica via il veicolo da lui custodito, così esponendolo anche potenzialmente ad azioni di furto o di danneggiamento

    La sentenza ritiene integrata la condotta colposa contestata nel trasporto non autorizzato sulla pubblica via del veicolo affidato in custodia, con esposizione anche potenziale al rischio di furto o danneggiamento.

Massime di principio

  • La motivazione del ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata; la censura che le ignora o non ne contesta le ragioni è inammissibile per genericità.
  • L'indebito utilizzo, a fini di profitto, di una carta di credito non propria integra il reato previsto dall'art. 493-ter c.p. anche se la transazione non si conclude, il profitto non viene conseguito o non si verifica un danno.
  • La censura che avrebbe dovuto essere proposta con l'appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, quando la legge sanziona tale omissione con l'inammissibilità.
  • Nella valutazione sull'applicazione di una pena sostitutiva, il giudice deve considerare i criteri dell'art. 133 c.p.; una valutazione discrezionale adeguatamente motivata non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Il giudice d'appello può riqualificare giuridicamente il fatto anche quando abbia impugnato il solo imputato e senza rinnovare l'istruttoria, purché la nuova qualificazione sia sufficientemente prevedibile, l'imputato possa far valere le proprie ragioni e non vi sia un peggioramento del trattamento sanzionatorio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi rilevanti, anche mediante richiamo, posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale

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