Ordinanza n. 15552/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito del lodo arbitrale sottoscritto in Roma il 10 marzo 2010; ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO AD ACTA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza del commissario ad acta per la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato formatosi sul lodo arbitrale del 10 marzo 2010
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il commissario ad acta in carica ha chiesto il 16 luglio 2026 un ulteriore termine, non inferiore a un anno, per proseguire le attività dirette a soddisfare il credito del Consorzio di cooperative. Ha riferito di avere ricostruito la situazione contabile dell'ente, aggiornato al 30 giugno 2026, avviato iniziative per la vendita di immobili e incaricato un tecnico della stima di due lotti di terreno; ha inoltre segnalato riscossioni già conseguite e la possibilità di ulteriori recuperi, nonostante le difficoltà operative e la persistente illiquidità del Consorzio ASI. Quest'ultimo ha chiesto in via principale di dichiarare chiusa la procedura di ottemperanza per mancanza di attivo liquido aggredibile e, in subordine, di respingere la proroga o limitarne l'oggetto ai soli adempimenti formali relativi a somme libere da pignoramenti, escludendo attività sulla dismissione del patrimonio. Il Consorzio creditore ha depositato memoria. Il TAR ha esaminato preliminarmente le richieste dell'ente debitore, rilevando che erano state formulate irritualmente e senza reclamo formale contro gli atti del commissario ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.; ha inoltre considerato la precedente designazione commissariale coperta da giudicato e i precedenti provvedimenti, non impugnati, che avevano definito l'ampiezza dell'incarico.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta e ha assegnato un'ulteriore proroga di un anno dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha ritenuto che le attività in corso siano funzionali alla piena esecuzione del titolo e che abbiano prodotto risultati, seppure graduali; la persistente mancanza di liquidità e i pignoramenti sulle somme dell'ente non sono, da soli, ostativi alla prosecuzione dell'incarico. Ha ribadito che il commissario deve compiere ogni attività necessaria alla completa esecuzione del giudicato e all'effettiva soddisfazione del credito, anche mediante iniziative rivolte al recupero di somme e alla valorizzazione o dismissione dei beni. Le richieste del Consorzio ASI di chiusura della procedura o di limitazione dell'incarico non hanno avuto seguito: oltre alla loro formulazione irrituale, sono incompatibili con la designazione commissariale già stabilita da una sentenza passata in giudicato e con le precisazioni contenute nei precedenti provvedimenti non impugnati. Il commissario liquidatore è onerato di prestare la necessaria collaborazione. Il dispositivo non reca una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Considerato che tali richieste, oltre ad essere state formulate (a quanto consta, per la prima volta nel corso della presente fase esecutiva) in maniera irrituale, non essendo mai stato presentato formale reclamo avverso gli atti del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., non possono comunque avere seguito;
Le contestazioni contro gli atti del commissario ad acta devono essere proposte mediante formale reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.; richieste formulate irritualmente, senza tale reclamo, non possono essere accolte.
Massime di principio
- Nell'ottemperanza, il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice e organo incaricato dell'esecuzione, deve porre in essere le attività necessarie a conseguire la completa esecuzione del titolo e l'effettiva soddisfazione del creditore, sostituendosi agli organi dell'amministrazione inadempiente quando occorra.
- La persistente illiquidità dell'ente debitore e la presenza di pignoramenti sulle disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, ragioni sufficienti per arrestare l'attività commissariale o chiudere la procedura di ottemperanza, quando siano in corso iniziative concretamente rivolte al recupero del credito.
- La proroga del termine assegnato al commissario ad acta può essere concessa quando le attività svolte siano funzionali all'esecuzione del titolo e abbiano prodotto risultati, anche graduali, e la complessità delle ulteriori operazioni giustifichi un termine aggiuntivo congruo.
- Le contestazioni avverso gli atti del commissario ad acta nella fase di ottemperanza devono essere proposte con il reclamo formale previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a.; richieste irrituali formulate al di fuori di tale strumento non possono essere accolte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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