Sentenza del 24/01/2018 n. 1708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva annullato integralmente una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IVA e IRAP. Sono stati dedotti tre motivi: omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sul recupero IRAP derivante dall'indicazione in dichiarazione di un acconto asseritamente non versato; omessa motivazione sulla stessa questione, formulata in subordine; violazione delle regole in materia di detrazione IVA, poiché il credito era stato detratto nei periodi di competenza ma non indicato nella dichiarazione annuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse omesso di esaminare lo specifico motivo d'appello relativo all'IRAP. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha confermato che, in presenza dei requisiti sostanziali per la detrazione e purché il credito sia documentato e fatto valere entro il termine previsto, la mancata indicazione nella dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito dei quali era stata emessa la cartella oggetto della controversia.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e i motivi ritualmente proposti. L'omesso esame di uno specifico motivo d'appello costituisce omessa pronuncia e determina la violazione della norma.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, compresa l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ma nel caso concreto il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura di omessa pronuncia.
Art. 366 c.p.c.
Stabilisce i requisiti di contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia conforme a tali requisiti.
Art. 369 c.p.c.
Disciplina il deposito del ricorso per cassazione e degli atti necessari; anche sotto questo profilo il ricorso è stato ritenuto ammissibile.
Principi delle Sezioni Unite, sentenza n. 17757 dell'8 settembre 2016
La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
La mancata indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta automaticamente la decadenza dal diritto di detrazione. Il contribuente deve tuttavia dimostrare l'esistenza del credito, la propria soggettività passiva IVA, l'assoggettamento a IVA degli acquisti, la riferibilità degli acquisti ad attività imponibili e il rispetto dei termini previsti.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve esaminare e decidere ogni specifico motivo di gravame: l'omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
- Quando una cartella contiene più autonome ragioni di recupero, l'annullamento integrale richiede l'esame e la motivazione su ciascuna di esse; la decisione su una sola questione non basta.
- In materia di IVA prevale il principio di neutralità dell'imposta: la mancata indicazione formale del credito nella dichiarazione annuale non determina necessariamente la perdita della detrazione, se sono provati i requisiti sostanziali e sono rispettati i termini per far valere il diritto.
- Nel controllo automatizzato, il contribuente può contestare la cartella dimostrando documentalmente l'effettiva esistenza del credito IVA e la sua spettanza; il diritto non può essere negato per una mera irregolarità formale quando il credito non è controverso o risulta concretamente provato.
- La decisione della Cassazione non ha definito definitivamente la controversia sull'IRAP: il rinvio impone al giudice tributario di esaminare il motivo rimasto privo di risposta.
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