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Parere

Parere n. 79/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Biolife S.r.l, contro Asp Cosenza, Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario in Calabria, Centro di Riabilitazione Riabil Centre S.r.l. per l’annullamento della deliberazione dell’ASP di Cosenza n. 484 del 10 marzo 2022, avente ad oggetto “Autorizzazione e accreditamento nelle strutture sanitarie – modalità e criteri per il rilascio pareri ex art. 8 ter del d. lgs. 509/1992 – Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 1370 del 08.10.2021” e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202400045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione dell’ASP di Cosenza n. 484 del 10 marzo 2022, recante modalità e criteri per il rilascio dei pareri ex art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’ASP di Cosenza n. 484/2022, sostenendo che l’ASP fosse incompetente a stabilire modalità e criteri per il rilascio dei pareri di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, competenza che sarebbe spettata al Commissario ad acta per il Piano di rientro. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di proporzionalità, errore di calcolo e violazione dell’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992, della normativa regionale calabrese e di vari decreti commissariali, contestando in particolare la ripartizione territoriale dei posti letto e delle prestazioni sanitarie tra i distretti dell’ASP di Cosenza. Nel procedimento sono state prospettate anche eccezioni di inammissibilità per violazione dell’art. 9 del d.P.R. 1199/1971, di alternatività con un ricorso giurisdizionale pendente, nonché di carenza di interesse.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. È stato rilevato, da un lato, che la deliberazione impugnata non era stata approvata dagli organi regionali competenti e non aveva quindi prodotto effetti; dall’altro, che il DCA n. 65/2020, recepito dal DCA n. 9/2021 e posto a fondamento della contestata limitazione dei posti letto, era stato integralmente sostituito dal DCA n. 197/2023. Tali sopravvenienze hanno fatto venir meno l’interesse attuale della ricorrente all’annullamento degli atti impugnati.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorso è improcedibile perché la deliberazione dell’ASP di Cosenza n. 484/2022 non è stata approvata dagli organi regionali competenti e non ha dispiegato i propri effetti, mentre il DCA n. 65/2020, recepito dal DCA n. 9/2021, è stato integralmente sostituito dal DCA n. 197/2023. Le sopravvenienze hanno fatto venir meno l’interesse attuale all’annullamento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; nel procedimento sono state richiamate, in particolare, le regole sull’inammissibilità e sull’alternatività.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato in relazione all’eccezione di inammissibilità formulata per asserita violazione delle regole sulla partecipazione dei controinteressati e sull’alternatività del rimedio.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    Richiamato quale fondamento della disciplina dei pareri di compatibilità con la programmazione sanitaria per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie; il motivo relativo alla competenza non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.

  • DCA n. 65/2020

    Atto commissariale che fissava, secondo la prospettazione della ricorrente, il fabbisogno programmato e il limite dei posti letto; è stato integralmente sostituito dal DCA n. 197/2023.

  • DCA n. 9/2021

    Atto che aveva recepito il DCA n. 65/2020 e sul quale si fondava la contestata ripartizione territoriale del fabbisogno; la sua rilevanza concreta è venuta meno per effetto della sostituzione del DCA n. 65/2020.

  • DCA n. 197/2023

    Ha integralmente sostituito il DCA n. 65/2020, contribuendo alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta perdita dell’interesse attuale all’annullamento determina l’improcedibilità del ricorso, anche quando l’atto impugnato non abbia prodotto effetti concreti.
  • L’interesse all’impugnazione viene meno quando l’atto contestato non sia stato approvato dall’organo competente e non abbia quindi dispiegato effetti giuridici lesivi.
  • La sostituzione integrale della disciplina presupposta dall’atto impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, quando l’annullamento non procurerebbe più al ricorrente un’utilità attuale.

Impugnazione dei criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento sanitario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata operante nel settore sanitario contro la deliberazione dell’ASP di Cosenza n. 484 del 10 marzo 2022. La deliberazione concerneva le modalità e i criteri per il rilascio dei pareri previsti dall’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992, nonché la ripartizione territoriale del fabbisogno di posti letto e prestazioni sanitarie.

Premesse e contenuto del ricorso

La ricorrente aveva presentato istanze per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e per l’ampliamento di strutture già autorizzate e accreditate. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, la deliberazione dell’ASP aveva modificato i criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario, impedendo il rilascio del parere favorevole necessario per le iniziative proposte.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva articolato, in sintesi, i seguenti motivi:

  • incompetenza dell’ASP di Cosenza, sul presupposto che la determinazione dei criteri per i pareri di compatibilità con la programmazione sanitaria spettasse al Commissario ad acta per il Piano di rientro;
  • eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
  • violazione dell’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992, della normativa regionale e di diversi decreti commissariali;
  • erronea e sproporzionata ripartizione dei posti letto tra i distretti sanitari, senza adeguata considerazione della popolazione, della localizzazione territoriale e del fabbisogno effettivo;
  • errore nella determinazione del fabbisogno relativo alle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare;
  • contestazione della disciplina relativa all’assistenza domiciliare integrata, ritenuta lesiva della libertà di scelta dell’utente.

Eccezioni e posizione dell’amministrazione

Nel procedimento sono state prospettate eccezioni di inammissibilità e di carenza di interesse. È stata contestata, tra l’altro, la qualità di controinteressata di una società operante nel settore, la violazione del principio di alternatività in relazione a un ricorso giurisdizionale pendente contro un diverso decreto commissariale e l’assenza di un’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento, in ragione della necessità di una successiva convenzione con l’azienda sanitaria.

Il Ministero della salute ha concluso per il rigetto, segnalando anche l’improcedibilità del ricorso. L’ASP di Cosenza ha eccepito la carenza di interesse.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione non ha esaminato i motivi di merito. Ha rilevato che la deliberazione impugnata non era stata approvata dagli organi regionali competenti e, pertanto, non aveva prodotto effetti.

Ha inoltre osservato che il DCA n. 65/2020, recepito dal DCA n. 9/2021 e posto a fondamento della contestata limitazione dei posti letto nel Distretto Tirreno, era stato integralmente sostituito dal DCA n. 197/2023.

Queste circostanze hanno eliminato l’interesse attuale della ricorrente a ottenere l’annullamento degli atti impugnati, poiché la decisione non avrebbe più prodotto un’utilità concreta e attuale.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia non contiene quindi una valutazione sulla fondatezza dell’asserita incompetenza dell’ASP né sulle censure relative alla ripartizione territoriale del fabbisogno sanitario.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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