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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Avviso di accertamento ai fini IRES e IVA - Associazione sportiva dilettantistica ai fini tributari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha contestato l'avviso di accertamento ai fini IRES e IVA, sostenendo di possedere i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per gli enti sportivi dilettantistici. In particolare, risultavano rilevanti l'iscrizione al CONI, l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, il rispetto delle clausole statutarie richieste dalla normativa e la corretta tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti superiori alla soglia di 516,00 euro.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'iscrizione al CONI costituisca un requisito essenziale per l'applicazione delle agevolazioni fiscali e che il CONI sia l'organismo competente a certificare lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Poiché l'ente operava secondo le clausole previste dalla legge e aveva dimostrato il corretto impiego delle modalità di pagamento e versamento richieste, non poteva essere assoggettato a IRES e IVA relativamente alle attività agevolate. L'accertamento è stato quindi ritenuto infondato o comunque annullato nei limiti delle pretese basate sulla negazione del regime agevolato.

Norme richiamate

  • Articolo 148 del TUIR

    Le attività istituzionali degli enti associativi, comprese quelle degli enti sportivi dilettantistici, possono beneficiare della decommercializzazione ai fini delle imposte sui redditi quando sono rispettati i requisiti sostanziali e statutari previsti dalla legge.

  • Articolo 90 della legge n. 289/2002

    Disciplina alcuni requisiti e agevolazioni fiscali degli enti sportivi dilettantistici, imponendo il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica.

  • Articolo 25 della legge n. 133/1999

    Prevede obblighi di tracciabilità per pagamenti e versamenti degli enti sportivi dilettantistici oltre la soglia stabilita, la cui osservanza è funzionale alla conservazione delle agevolazioni fiscali.

  • Normativa istitutiva e regolamentare del CONI

    L'iscrizione al CONI e il riconoscimento sportivo sono considerati elementi essenziali per attestare la natura sportiva dilettantistica dell'ente; il CONI è individuato quale organismo certificatore dell'attività sportiva svolta.

Massime di principio

  • Per ottenere il regime fiscale agevolato, non è sufficiente qualificarsi formalmente come associazione sportiva dilettantistica: occorre dimostrare il riconoscimento e l'iscrizione al CONI, l'effettivo svolgimento di attività sportiva e il rispetto delle clausole statutarie previste dalla legge.
  • La verifica deve riguardare la sostanza dell'attività esercitata, non soltanto la forma dell'atto costitutivo o dello statuto.
  • La corretta tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti oltre la soglia normativa costituisce un requisito rilevante; la sua violazione può compromettere le agevolazioni fiscali.
  • Quando l'ente dimostra cumulativamente il riconoscimento sportivo, l'effettiva attività dilettantistica, il rispetto dello statuto e degli obblighi finanziari, l'Amministrazione non può disconoscere automaticamente il regime agevolato ai fini IRES e IVA.
  • L'esito può variare se l'iscrizione al CONI manca, se l'attività è prevalentemente commerciale o se le irregolarità finanziarie e statutarie impediscono di verificare la reale natura dell'associazione.

Testo integrale

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