Cassazione Penale, Ordinanza n. 09148/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a giorni 20 di arresto per un intervento edilizio eseguito senza permesso di costruire, consistito nella realizzazione di un nuovo locale esterno mediante chiusura di una preesistente tettoia. Con due motivi denunciava vizio di motivazione e violazione di legge: con il primo contestava la natura abusiva dell'opera, con il secondo ne contestava la stabilità e l'attribuibilità. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi si risolvevano nella riproposizione di censure di merito, volte a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa si limitasse a riproporre questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logico-giuridici della motivazione. La Corte d'appello aveva infatti descritto le opere come dotate di caratteristiche strutturali e di impianti tali da renderle oggettivamente permanenti e non temporanee, precisando che ciò che rileva è la destinazione dell'opera e non i materiali impiegati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 44 lett. b), D.P.R. n. 380/2001
fattispecie penale edilizia applicata alla realizzazione di interventi in assenza del permesso di costruire
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando le censure si limitino a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito.
- Ai fini della configurabilità dell'illecito edilizio, rileva la destinazione oggettiva dell'opera e la sua effettiva permanenza strutturale, non la sola scelta dei materiali utilizzati.
- La chiusura di una preesistente tettoia può integrare un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive e dotazioni, dia luogo a un nuovo locale stabilmente utilizzabile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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