Sentenza del 06/02/2019 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2006, 2007 e 2008, con cui l'Ufficio contestava fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, omessa fatturazione di prestazioni di intermediazione e conseguenti maggiori imposte, sanzioni e interessi. In via preliminare sosteneva la decadenza dell'Amministrazione per tardiva trasmissione della notizia di reato e contestava inoltre l'utilizzabilità delle indagini penali, la motivazione per relationem, la prova delle operazioni inesistenti e delle intermediazioni, l'assenza di danno erariale e la motivazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi ritenendo scaduti i termini di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini anche se la notizia di reato era stata trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario, poiché i termini raddoppiati costituiscono termini legali autonomi e non una riapertura di termini già scaduti. La CTR ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo degli elementi provenienti dalle indagini penali, inclusi i file sequestrati e le dichiarazioni extraprocessuali, valida la motivazione per relationem mediante il PVC già conosciuto dalla società, provata la natura fittizia delle fatture mould e l'omessa fatturazione delle intermediazioni, nonché legittimo il recupero IVA e l'applicazione delle sanzioni. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata e la curatela fallimentare e la società fallita sono state condannate in solido alle spese del grado, liquidate in 10.580 euro, oltre spese generali del 15% e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio riguarda la determinazione di un termine legale autonomo e non costituisce proroga o riapertura di un termine ordinario già scaduto.
Art. 57, D.P.R. n. 633/1972
raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA
La medesima disciplina del raddoppio è stata applicata agli accertamenti IVA relativi alle annualità controverse.
Art. 2, D.Lgs. n. 74/2000
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La configurabilità del reato contestato è stata ritenuta idonea a fondare l'applicazione del termine raddoppiato.
Art. 1, comma 132, Legge n. 208/2015
la denuncia ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini
La CTR ha ritenuto non applicabile la lettura della norma prospettata dalla contribuente per escludere il raddoppio nei casi in cui la denuncia fosse successiva alla scadenza ordinaria, aderendo all'orientamento della Cassazione sui termini autonomi.
Art. 2, D.Lgs. n. 128/2015
inoperatività del raddoppio qualora la denuncia penale sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini
La disciplina transitoria e la clausola di salvaguardia sono state interpretate nel senso di preservare gli effetti degli atti notificati anteriormente al 2 settembre 2015.
Artt. 33, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 63, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
autorizzazione dell'Autorità giudiziaria alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria degli atti d'indagine penale
L'autorizzazione tutela la riservatezza delle indagini e non il contribuente; la sua mancata allegazione, o persino la sua mancanza, non rende inutilizzabili i dati trasmessi ai fini fiscali.
Art. 19, D.P.R. n. 633/1972
diritto alla detrazione dell'IVA
Il diritto alla detrazione presuppone il corretto adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione; l'omessa registrazione delle fatture d'importazione comporta la perdita della detrazione.
Artt. 21, 23, 24 e 25, D.P.R. n. 633/1972
obblighi di fatturazione e registrazione
Gli obblighi formali di emissione, ricezione e registrazione delle fatture sono considerati necessari per l'esercizio della detrazione IVA.
Art. 7, Legge n. 212/2000
motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e allegazione degli atti richiamati
La motivazione per relationem è valida se il documento richiamato è stato precedentemente portato integralmente a conoscenza del contribuente, come nel caso del PVC consegnato alla società.
Art. 7, D.Lgs. n. 546/1992
divieto di prova testimoniale nel processo tributario
Il divieto non impedisce l'utilizzo di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che possono assumere valore indiziario.
Artt. 7 e 16, D.Lgs. n. 472/1997
disciplina e motivazione delle sanzioni amministrative tributarie
La motivazione delle sanzioni è stata ritenuta sufficiente mediante il richiamo alle violazioni e alle norme applicate nell'avviso; l'elemento soggettivo è stato ravvisato nell'intensità del comportamento fraudolento.
Art. 56, D.Lgs. n. 546/1992
riproposizione in appello delle questioni e delle eccezioni non esaminate
La società ha potuto riproporre i motivi assorbiti in primo grado, che la CTR ha esaminato e respinto.
Massime di principio
- Quando la legge prevede termini raddoppiati in presenza di possibili reati tributari, il termine raddoppiato può essere considerato autonomo rispetto a quello ordinario; la successiva trasmissione della notizia di reato non determina necessariamente la decadenza, soprattutto per gli atti soggetti alla disciplina transitoria.
- La provenienza di elementi da un procedimento penale non ne impedisce automaticamente l'utilizzo nel procedimento tributario. File, documenti e dichiarazioni acquisiti legalmente possono avere valore indiziario e, se sostenuti da ulteriori riscontri, fondare l'accertamento.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante il rinvio a un PVC già consegnato o integralmente conosciuto dal contribuente; non è sempre necessario allegare nuovamente tale documento.
- La contabilità informale e i documenti rinvenuti presso soggetti collegati o terzi possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti. In tal caso il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrare che tali dati non sono riferibili alla propria attività o non giustificano la ripresa fiscale.
- Per contestare efficacemente fatture ritenute inesistenti non è sufficiente prospettare una diversa spiegazione economica o tecnica: occorrono documenti e riscontri oggettivi sull'effettività dei costi e delle operazioni.
- In materia IVA, l'assenza di corretta fatturazione, presentazione in dogana o registrazione delle fatture può comportare il recupero dell'imposta e la perdita del diritto alla detrazione, anche se il contribuente sostiene che l'imposta sarebbe stata successivamente compensata.
- Le dichiarazioni di terzi raccolte durante verifiche fiscali non sono prove testimoniali in senso tecnico, ma possono essere utilizzate come elementi indiziari insieme agli altri dati dell'accertamento.
- La natura fraudolenta e organizzata delle operazioni può giustificare le sanzioni e dimostrare l'elemento soggettivo, purché l'avviso indichi le violazioni contestate, le norme applicate e i criteri essenziali di quantificazione.
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