Sentenza del 21/09/2017 n. 3718 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Accertamento in genere - Reciproca assistenza fra le autorità degli Stati Membri nel settore fiscale - Scambio d'informazioni su richiesta - Limite alla portata degli obblighi dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto nei confronti del contribuente - Mancanza dell'obbligo d'informare il contribuente della richiesta di assistenza - Mancanza dell'obbligo d'invitare il contribuente a partecipare all'audizione di testimoni - Diritto del contribuente di rimettere in discussione l'informazione scambiata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che le informazioni ottenute dall'estero non potessero essere utilizzate senza una preventiva verifica della provenienza e autenticità della documentazione, senza la comunicazione preventiva della richiesta di assistenza e senza la possibilità di partecipare all'audizione di eventuali testimoni. La questione riguardava quindi i limiti degli obblighi di informazione e partecipazione del contribuente nell'ambito dello scambio di informazioni fiscali tra Stati membri, nonché il suo diritto di contestare l'esattezza dei dati trasmessi.
La decisione
La sentenza ha ritenuto validamente utilizzabili le informazioni trasmesse nell'ambito delle procedure di cooperazione fiscale tra Stati membri, fondate su convenzioni e direttive dell'Unione europea. L'autorità nazionale destinataria non è tenuta a verificare preventivamente la provenienza o l'autenticità della documentazione ricevuta, né a comunicare preventivamente al contribuente la richiesta di assistenza o a invitarlo a partecipare all'audizione di testimoni. Resta tuttavia pienamente garantito il diritto del contribuente di contestare, nel procedimento tributario, l'esattezza, la rilevanza e l'attendibilità delle informazioni utilizzate dall'amministrazione.
Norme richiamate
Convenzioni internazionali in materia di cooperazione e assistenza amministrativa fiscale
Consentono alle autorità fiscali degli Stati aderenti di scambiarsi informazioni utili all'accertamento, rendendo utilizzabili nel procedimento nazionale i dati trasmessi secondo le procedure previste.
Direttive dell'Unione europea sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale
Costituiscono la base giuridica dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri e non impongono, di regola, all'autorità richiesta una preventiva verifica giudiziale della provenienza o autenticità dei documenti trasmessi.
Massime di principio
- Le informazioni fiscali ottenute da un'autorità estera tramite procedure ufficiali di cooperazione possono essere utilizzate dall'amministrazione nazionale senza un obbligo generale di preventiva verifica della loro autenticità.
- Il contribuente non ha necessariamente diritto a essere informato prima che venga presentata la richiesta di assistenza internazionale, né a partecipare alle attività istruttorie svolte dall'autorità estera.
- L'assenza di un obbligo di comunicazione preventiva non elimina il diritto di difesa: il contribuente deve poter contestare successivamente l'esattezza, la completezza e l'attendibilità delle informazioni poste a fondamento dell'accertamento.
- Quando l'accertamento si fonda su dati provenienti dall'estero, la contestazione più efficace riguarda normalmente il contenuto concreto dell'informazione, la sua riferibilità al contribuente, la coerenza con gli altri elementi probatori e il rispetto delle procedure di cooperazione.
- La provenienza istituzionale dell'informazione ne consente l'utilizzabilità, ma non la rende incontestabile né conferisce automaticamente valore di prova decisivo.
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