Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/04/2015 n. 2118 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - IRAP - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Promotore finanziario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ribadisce che l'IRAP non è dovuta per il solo fatto di esercitare un'attività autonoma o professionale. Occorre accertare concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione secondo i criteri indicati. In assenza di tali elementi, il promotore finanziario non è soggetto all'imposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento a IRAP dell'attività di promotore finanziario. Il presupposto dell'imposta è l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre soltanto se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e non opera inserito in una struttura riferibile ad altri, e se utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 446/1997, art. 2

    L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per il promotore finanziario, l'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto e non può essere presunta dalla sola natura autonoma dell'attività.

  • Cass. n. 6373/2007

    Richiamata a sostegno dei criteri per individuare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Cass. n. 26144/2008

    Richiamata per il principio secondo cui l'assoggettamento a IRAP richiede un'organizzazione autonoma effettivamente riferibile al contribuente.

  • Cass. n. 12111/2009

    Richiamata per la necessità di verificare l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui non occasionale.

Massime di principio

  • L'esercizio di un'attività professionale o autonoma non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
  • L'autonoma organizzazione richiede sia la responsabilità del contribuente sulla struttura organizzativa sia un livello organizzativo eccedente il minimo necessario per svolgere personalmente l'attività.
  • L'utilizzo di beni strumentali ordinari e indispensabili non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'autonoma organizzazione.
  • La collaborazione di lavoratori altrui può integrare il requisito organizzativo quando è non occasionale e concretamente rilevante; la valutazione deve essere effettuata caso per caso.
  • Quando il contribuente opera all'interno di una struttura riferibile ad altri, senza una propria autonoma organizzazione, il presupposto IRAP può risultare assente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.