Sentenza del 09/04/2015 n. 2118 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - IRAP - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Promotore finanziario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ribadisce che l'IRAP non è dovuta per il solo fatto di esercitare un'attività autonoma o professionale. Occorre accertare concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione secondo i criteri indicati. In assenza di tali elementi, il promotore finanziario non è soggetto all'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IRAP dell'attività di promotore finanziario. Il presupposto dell'imposta è l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre soltanto se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e non opera inserito in una struttura riferibile ad altri, e se utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Norme richiamate
D.lgs. n. 446/1997, art. 2
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per il promotore finanziario, l'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto e non può essere presunta dalla sola natura autonoma dell'attività.
Cass. n. 6373/2007
Richiamata a sostegno dei criteri per individuare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Cass. n. 26144/2008
Richiamata per il principio secondo cui l'assoggettamento a IRAP richiede un'organizzazione autonoma effettivamente riferibile al contribuente.
Cass. n. 12111/2009
Richiamata per la necessità di verificare l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui non occasionale.
Massime di principio
- L'esercizio di un'attività professionale o autonoma non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
- L'autonoma organizzazione richiede sia la responsabilità del contribuente sulla struttura organizzativa sia un livello organizzativo eccedente il minimo necessario per svolgere personalmente l'attività.
- L'utilizzo di beni strumentali ordinari e indispensabili non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'autonoma organizzazione.
- La collaborazione di lavoratori altrui può integrare il requisito organizzativo quando è non occasionale e concretamente rilevante; la valutazione deve essere effettuata caso per caso.
- Quando il contribuente opera all'interno di una struttura riferibile ad altri, senza una propria autonoma organizzazione, il presupposto IRAP può risultare assente.
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